Art. 32 bis NOIF: Svincolo per
decadenza del tesseramento
Intraprendo la trattazione di un
tema di notevole importanza, strettamente correlato a precedenti miei
interventi ove ho approfondito la recente pronuncia del Tar Lazio,
relativa alla legittimità del vincolo sportivo.
Il concetto di vincolo sportivo è
ai più noto: si tratta di un istituto in forza del quale un atleta,
con la sottoscrizione del tesseramento, si lega per un periodo
determinato ad una società od associazione sportiva e ciò sino a
che non sorga o non si verifichi una delle cause prevista della
legislazione in materia, atta a sciogliere tale vincolo.
Nel panorama calcistico, l’art.
106 NOIF elenca le cause di scioglimento del vincolo sportivo per ciò
che riguarda calciatori non professionisti, giovani dilettanti e
giovani di serie:
- I calciatori «non professionisti» e «giovani
dilettanti» possono essere sciolti dal vincolo con la conseguente
decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore;
f)abrogato;
g) abrogato;
h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di «professionista»;
i) svincolo per decadenza del tesseramento.
- I calciatori «giovani di serie» possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
- Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
In tale sede, mi occuperò di
approfondire lo svincolo di cui alla lettera i) dell’art. 106 NOIF,
comma 1, riguardante la decadenza del tesseramento, previsto
dall’art. 32 bis NOIF.
Tale fattispecie consente ai
calciatori dilettanti (non professionisti e giovani dilettanti), i
quali abbiano compiuto ovvero debbano compiere i 25 anni d’età al
termine della stagione sportiva (30 giugno), di richiedere al
Comitato (o Divisione) di appartenenza lo svincolo, essendo da
considerarsi decaduto il legame sottoscritto con la società.
La richiesta di svincolo deve
essere presentata dal calciatore a mezzo lettera raccomandata o
tramite telegramma da inviare nel periodo che va dal 15 giugno al 15
luglio tanto alla società d’appartenenza, quanto alla Divisione o
Comitato di riferimento (a questo organo la richiesta deve comunque
giungere entro e non oltre il 30 luglio).
È opportuno evidenziare come le
parti direttamente abbiano la possibilità di proporre reclamo alla
Commissione tesseramenti avverso il provvedimento (di concessione o
diniego dello svincolo) nei 7 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
Da ultimo, a scanso di equivoci,
evidenzio come i calciatori che abbiano ottenuto lo svincolo ex art.
32 bis NOIF, al fine di effettuare attività sportiva federale,
devono procedere a contrarre nuovo vincolo sportivo, in questo caso
della durata annuale, di tal ché esso, al termine della stagione
sportiva, deve considerarsi decaduto. Tale procedura dovrà essere
ripetuta per ogni stagione sportiva in cui il calciatore intenda
partecipare all’attività federale.
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