Proseguendo la trattazione delle
fattispecie che danno luogo allo svincolo del calciatore, in tale
sede si provvederà ad analizzare l’ipotesi prevista dall’art.
109 NOIF, rubricata “svincolo per inattività del calciatore”.
Tale disposizione, applicabile
esclusivamente con riguardo al calciatore “non professionista” o
“giovane dilettante” tesserato ed a disposizione della società
entro il 30 novembre, rappresenta ipotesi di svincolo caratterizzata
dalla mancata attività agonistica da parte dell’atleta, qualora la
non partecipazione ad almeno 4 gare ufficiali sia dipesa
esclusivamente da fattori a lui non imputabili.
Al fine di ottenere l’inserimento
nelle liste di svincolo al termine della stagione, il calciatore deve
inviare domanda scritta con raccomandata a.r. alla società di
appartenenza, inviando altresì copia della stessa al competente
Comitato Regionale, entro e non oltre il 15 giugno, o nel caso di
campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno
successivo alla conclusione dello stesso.
La normativa in analisi consente
alla società interessata di presentare opposizione alla richiesta di
svincolo del calciatore, nei modi che successivamente si andrà a
precisare, con invio di raccomandata a.r., preannunciata da
telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto
giorni dal ricevimento della richiesta. Naturalmente, in difetto di
opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo
d’ufficio, all’apertura delle liste.
Ciò detto, occorre dunque passare
in rassegna le possibilità che la legge fornisce alle società
calcistiche per opporsi allo svincolo del calciatore ex art. 109
NOIF.
In primo luogo, come si ricava
dalla stessa disposizione normativa di cui sopra, la società deve
essere in possesso della visita medica con la quale viene dichiarata
l’idoneità fisica del calciatore. Per ottenere tale
imprescindibile certificazione, la società ha diritto di richiedere
all’atleta la presentazione del documento per almeno due volte nel
corso della stagione sportiva.
Nel caso di mancata esibizione, la
normativa prevede che sia onere della società procedere alla
contestazione dell’inadempienza entro otto giorni dalle date
fissate per la presentazione. Qualora nei successivi cinque giorni
non intervenga una presa di posizione da parte del calciatore, le
contestazioni avanzate dalla società rappresentano prova del mancato
rispetto dei relativi inviti, con conseguente inammissibilità della
richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF.
Ed ancora, la società, al fine di
evitare lo svincolo per inattività di un proprio calciatore, nel
termine della stagione in corso, può inviare al domicilio
dell’atleta, almeno quattro lettere di convocazione alle gare, a
mezzo raccomandata a.r. Nel caso in cui il calciatore non si
presenti alla gara, la società ha diritto di trasmettere
contestazione formale entro otto giorni dalla data prevista per la
convocazione. Anche in questo caso, qualora le contestazioni non
siano state controdedotte dal calciatore entro 5 giorni dalla
ricezione della lettera raccomandata, esse costituiscono prova del
mancato rispetto delle convocazioni, con ciò precludendo all’atleta
ogni possibilità di vedere accolta eventuale richiesta di svincolo
ex art. 109 NOIF.
Da ultimo, pare opportuno
analizzare brevemente la situazione del calciatore "giovane",
vincolato con tesseramento annuale, il quale, dopo quattro giornate
dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara per
motivi a lui non imputabili. La normativa in materia prevede che, in
tal caso, il giovane calciatore possa comunque richiedere
l'annullamento del tesseramento mediante invio di lettera
raccomandata sottoscritta, anche dagli esercenti la potestà
genitoriale, al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico
e/o al Comitato Provinciale, inviando altresì copia, a mezzo
raccomandata, anche alla Società di appartenenza.
E’ comunque fatta salva la
possibilità da parte del calciatore“giovane” di ottenere lo
svincolo per inattività in accordo con la Società di appartenenza,
prima dell'inizio dell'attività calcistica. Tale richiesta,
sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà
genitoriale, dovrà essere inviata tramite raccomandata a.r. al
competente Comitato Provinciale, corredata dall'assenso della Società
di appartenenza nonché dall'originale del cartellino attestante il
tesseramento.
Avv. Nicola Schellino
LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 107 NOIF: Svincolo per rinuncia della società http://agenziadelcalcio.blogspot.it/2013/10/lo-svincolo-dei-calciatori-art-107-noif.html
LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 32bis NOIF: Svincolo per decadenza tesseramento
la società non vuole lasciare lo svincolo al calciatore nato 1998 per andare un altra società cosa deve fare a pendere le scarpe al chiodo.
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