mercoledì 23 ottobre 2013

Art 109 NOIF - Svincolo per inattività del calciatore.




Proseguendo la trattazione delle fattispecie che danno luogo allo svincolo del calciatore, in tale sede si provvederà ad analizzare l’ipotesi prevista dall’art. 109 NOIF, rubricata “svincolo per inattività del calciatore”.
Tale disposizione, applicabile esclusivamente con riguardo al calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, rappresenta ipotesi di svincolo caratterizzata dalla mancata attività agonistica da parte dell’atleta, qualora la non partecipazione ad almeno 4 gare ufficiali sia dipesa esclusivamente da fattori a lui non imputabili.
Al fine di ottenere l’inserimento nelle liste di svincolo al termine della stagione, il calciatore deve inviare domanda scritta con raccomandata a.r. alla società di appartenenza, inviando altresì copia della stessa al competente Comitato Regionale, entro e non oltre il 15 giugno, o nel caso di campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso.
La normativa in analisi consente alla società interessata di presentare opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore, nei modi che successivamente si andrà a precisare, con invio di raccomandata a.r., preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta. Naturalmente, in difetto di opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo d’ufficio, all’apertura delle liste.
Ciò detto, occorre dunque passare in rassegna le possibilità che la legge fornisce alle società calcistiche per opporsi allo svincolo del calciatore ex art. 109 NOIF.
In primo luogo, come si ricava dalla stessa disposizione normativa di cui sopra, la società deve essere in possesso della visita medica con la quale viene dichiarata l’idoneità fisica del calciatore. Per ottenere tale imprescindibile certificazione, la società ha diritto di richiedere all’atleta la presentazione del documento per almeno due volte nel corso della stagione sportiva.
Nel caso di mancata esibizione, la normativa prevede che sia onere della società procedere alla contestazione dell’inadempienza entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione. Qualora nei successivi cinque giorni non intervenga una presa di posizione da parte del calciatore, le contestazioni avanzate dalla società rappresentano prova del mancato rispetto dei relativi inviti, con conseguente inammissibilità della richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF.
Ed ancora, la società, al fine di evitare lo svincolo per inattività di un proprio calciatore, nel termine della stagione in corso, può inviare al domicilio dell’atleta, almeno quattro lettere di convocazione alle gare, a mezzo raccomandata a.r. Nel caso in cui il calciatore non si presenti alla gara, la società ha diritto di trasmettere contestazione formale entro otto giorni dalla data prevista per la convocazione. Anche in questo caso, qualora le contestazioni non siano state controdedotte dal calciatore entro 5 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, esse costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, con ciò precludendo all’atleta ogni possibilità di vedere accolta eventuale richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF.
Da ultimo, pare opportuno analizzare brevemente la situazione del calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, il quale, dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara per motivi a lui non imputabili. La normativa in materia prevede che, in tal caso, il giovane calciatore possa comunque richiedere l'annullamento del tesseramento mediante invio di lettera raccomandata sottoscritta, anche dagli esercenti la potestà genitoriale, al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o al Comitato Provinciale, inviando altresì copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza.
E’ comunque fatta salva la possibilità da parte del calciatore“giovane” di ottenere lo svincolo per inattività in accordo con la Società di appartenenza, prima dell'inizio dell'attività calcistica. Tale richiesta, sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata tramite raccomandata a.r. al competente Comitato Provinciale, corredata dall'assenso della Società di appartenenza nonché dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

Avv. Nicola Schellino




LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 107 NOIF: Svincolo per rinuncia della società http://agenziadelcalcio.blogspot.it/2013/10/lo-svincolo-dei-calciatori-art-107-noif.html


LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 32bis NOIF: Svincolo per decadenza tesseramento

1 commento:

  1. la società non vuole lasciare lo svincolo al calciatore nato 1998 per andare un altra società cosa deve fare a pendere le scarpe al chiodo.

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