giovedì 3 ottobre 2013

LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 107 NOIF: Svincolo per rinuncia della società




Proseguendo la trattazione del tema legato allo svincolo dei calciatori, occorre procedere all’analisi della fattispecie di cui all’art. 106 NOIF, comma 1, lett. a), ovvero il caso di rinuncia da parte della società.
Tale ipotesi di svincolo, presa in esame diffusamente dall’art. 107 NOIF, si caratterizza in primis poiché accomuna calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”. Per tali categorie di calciatori, infatti, la rinuncia da parte della società si esplica nella compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”.
L’inclusione del calciatore all’interno di tale lista può essere effettuata con le modalità e nei termini previsti annualmente dal Consiglio Federale, di norma nei mesi di luglio e dicembre. Occorre a tal proposito sottolineare che l’inclusione in detta lista di svincolo è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi fissati dal Consiglio Federale. Dunque, in ipotesi, può verificarsi che un calciatore venga tesserato entro il 30 novembre e successivamente svincolato in dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di svincolo, denominata “suppletiva”, il calciatore può nuovamente tesserarsi con un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato da questa.
La normativa prevede inoltre che le società abbiano l’obbligo di comunicare la rinuncia la vincolo ai propri calciatori, con raccomandata AR, da trasmettere entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l’invio delle liste di svincolo alla FIGC.  
Degno di nota poi il fatto che le liste di svincolo, una volta inoltrate, non possano essere modificate: l’iter burocratico richiede infatti che, dopo l’invio, i Comitati provvedano a pubblicare tramite propri Comunicati Ufficiali - emessi al termine del periodo previsto per gli svincoli - gli elenchi dei calciatori da svincolare, che verranno successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
Tale procedura “filtrata” è dettata dal fatto che, entro il 15 luglio di ogni anno, le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale di non dar corso allo svincolo dei calciatori nel caso di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, qualora intervenga decisione degli organi federali competenti
Da ultimo, si ricordi che avverso l’inclusione o la non inclusione all’interno degli elenchi di cui all’art. 107, comma 2, NOIF, gli interessati possono ricorrere avanti la Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva, in ogni caso nel termine di 30 giorni decorrente dalla data della pubblicazione ufficiale degli elenchi stessi.

Avv. Nicola Schellino

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