Proseguendo la trattazione del
tema legato allo svincolo dei calciatori, occorre procedere
all’analisi della fattispecie di cui all’art. 106 NOIF, comma 1,
lett. a), ovvero il caso di rinuncia da parte della società.
Tale ipotesi di svincolo, presa in
esame diffusamente dall’art. 107 NOIF, si caratterizza in primis
poiché accomuna calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie”. Per tali categorie di
calciatori, infatti, la rinuncia da parte della società si esplica
nella compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla
Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”.
L’inclusione del calciatore
all’interno di tale lista può essere effettuata con le modalità e
nei termini previsti annualmente dal Consiglio Federale, di norma nei
mesi di luglio e dicembre. Occorre a tal proposito sottolineare che
l’inclusione in detta lista di svincolo è consentita una sola
volta per ciascuno dei due periodi fissati dal Consiglio Federale.
Dunque, in ipotesi, può verificarsi che un calciatore venga
tesserato entro il 30 novembre e successivamente svincolato in
dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di svincolo, denominata
“suppletiva”, il calciatore può nuovamente tesserarsi con
un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato da
questa.
La normativa prevede inoltre che
le società abbiano l’obbligo di comunicare la rinuncia la vincolo
ai propri calciatori, con raccomandata AR, da trasmettere entro il
quinto giorno successivo alla scadenza del termine previsto per
l’invio delle liste di svincolo alla FIGC.
Degno di nota poi il fatto che le
liste di svincolo, una volta inoltrate, non possano essere
modificate: l’iter burocratico richiede infatti che, dopo l’invio,
i Comitati provvedano a pubblicare tramite propri Comunicati
Ufficiali - emessi al termine del periodo previsto per gli svincoli -
gli elenchi dei calciatori da svincolare, che verranno
successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
Tale procedura “filtrata” è
dettata dal fatto che, entro il 15 luglio di ogni anno, le Leghe
possono chiedere alla Segreteria Federale di non dar corso allo
svincolo dei calciatori nel caso di inadempienza alle obbligazioni da
parte delle società o degli stessi calciatori, qualora intervenga
decisione degli organi federali competenti
Da ultimo, si ricordi che avverso
l’inclusione o la non inclusione all’interno degli elenchi di cui
all’art. 107, comma 2, NOIF, gli interessati possono ricorrere
avanti la Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste
dal Codice di Giustizia Sportiva, in ogni caso nel termine di 30
giorni decorrente dalla data della pubblicazione ufficiale degli
elenchi stessi.
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