venerdì 8 novembre 2013

Art. 111 NOIF: Svincolo per cambiamento di residenza del calciatore



Ulteriore ipotesi in forza della quale il calciatore può ottenere lo svincolo è rappresentata dalla fattispecie di cui all’art. 111 NOIF Figc.
Tale disposizione, che limita la propria applicabilità al calciatore “non professionista” o “giovane dilettante”, consente lo svincolo qualora l’atleta trasferisca la propria residenza in comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella precedentemente dichiarata all’atto dell’ultimo tesseramento.
Si noti che tale norma prevede che il calciatore possa richiedere lo svincolo allorquando sia decorso un anno dell’effettivo cambio di residenza (risultante dall’anagrafe civile) ovvero 90 giorni se trattasi di calciatore minore d’età ed il trasferimento riguarda l’intero nucleo familiare.
Tale ultima precisazione consente infatti di rilevare come il calciatore giovane dilettante, minore d’età, trasferitosi senza il proprio nucleo familiare per ragioni connesse alla pratica sportiva, non potrà invocare lo svincolo ex art. 111 NOIF Figc.
La richiesta di svincolo va inoltrata con ricorso alla Commissione Tesseramenti, proponibile in qualunque momento dell’anno. Preliminarmente a tale ricorso, il calciatore dovrà inviare alla società di appartenenza copia della documentazione attestante la proponibilità dello svincolo ex art. 111 NOIF Figc, nonché anticipare la copia del ricorso, da depositarsi successivamente avanti la Commissione Tesseramenti.
Sarà onere di tale organo decretare lo svincolo del calciatore.


Avv. Nicola Schellino

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