Ulteriore ipotesi in forza della
quale il calciatore può ottenere lo svincolo è rappresentata dalla
fattispecie di cui all’art. 111 NOIF Figc.
Tale disposizione, che limita la
propria applicabilità al calciatore “non professionista” o
“giovane dilettante”, consente lo svincolo qualora l’atleta
trasferisca la propria residenza in comune di altra regione o
provincia non limitrofa a quella precedentemente dichiarata all’atto
dell’ultimo tesseramento.
Si noti che tale norma prevede
che il calciatore possa richiedere lo svincolo allorquando sia
decorso un anno dell’effettivo cambio di residenza (risultante
dall’anagrafe civile) ovvero 90 giorni se trattasi di calciatore
minore d’età ed il trasferimento riguarda l’intero nucleo
familiare.
Tale ultima precisazione
consente infatti di rilevare come il calciatore giovane dilettante,
minore d’età, trasferitosi senza il proprio nucleo familiare per
ragioni connesse alla pratica sportiva, non potrà invocare lo
svincolo ex art. 111 NOIF Figc.
La richiesta di svincolo va
inoltrata con ricorso alla Commissione Tesseramenti, proponibile in
qualunque momento dell’anno. Preliminarmente a tale ricorso, il
calciatore dovrà inviare alla società di appartenenza copia della
documentazione attestante la proponibilità dello svincolo ex art.
111 NOIF Figc, nonché anticipare la copia del ricorso, da
depositarsi successivamente avanti la Commissione Tesseramenti.
Sarà onere di tale organo
decretare lo svincolo del calciatore.
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