mercoledì 9 ottobre 2013

LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 108 NOIF: Svincolo per accordo




Procedendo con ordine all’analisi alle fattispecie che danno luogo allo svincolo del calciatore, è necessario ora affrontare la trattazione del cosiddetto svincolo per accordo, o “consensuale”(Clicca qui per leggere il nuovo articolo)
La disposizione di cui all’art. 108 NOIF inquadra una tipologia di rescissione consensuale del contratto stipulato tra una società ed un calciatore non professionista o giovane dilettante, dalla cui applicazione restano dunque esclusi i giovani di serie.
In buona sostanza, tale svincolo si sostanzia nella sottoscrizione da parte del calciatore e della società di una richiesta congiunta di svincolo da depositare presso i competenti Comitati o Divisioni, entro e non oltre 20 giorni dalla stipulazione, a pena di nullità.
Tale procedura consente al calciatore di essere inserito d’ufficio all’interno delle liste di svincolo nei termini stabiliti dal Consiglio federale (luglio).


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Ma cosa accade qualora un calciatore non professionista, ottenuto consensualmente lo svincolo da una società appartenente alla L.N.D., viene successivamente tesserato da una società professionistica? La società dilettantistica nella quale militava il calciatore ha titolo per richiedere il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica?
Giunge in soccorso la disposizione di cui all’art. 99 NOIF, comma 1, secondo cui “a seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla Società per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica […]”.
La norma - seppur invero non chiarissima nella stesura - presuppone comunque, al fine di poter chiedere il pagamento di tale premio, la sussistenza del vincolo sportivo in essere con la squadra dilettante. Ciò comporta dunque che nulla è dovuto qualora l’atleta sia svincolato, ancor più se ex art. 108 NOIF.
Tale corretta conclusione, complice la formulazione non troppo felice della predetto comma 1, nel corso degli anni è stata messa in discussione da una consuetudine invalsa presso le società dilettantistiche, peraltro avallata dagli organi giudicanti della Federazione.
La Corte di Giustizia Federale aveva infatti stabilito l'obbligo, per le società professionistiche tesseranti un giocatore dilettante anche se svincolato ex art. 108 NOIF, di pagare il premio di addestramento e formazione tecnica alla società presso la quale il calciatore aveva svolto l'ultima attività dilettantistica.
Il predetto provvedimento da una parte andava a penalizzare le piccole squadre professionistiche, soprattutto di prima e seconda divisione della Lega Pro, che, per ragioni di bilancio, si trovavano costrette a tesserare giocatori provenienti dall'ambito dilettantistico, purché svincolati; dall’altra, gli stessi calciatori dilettanti svincolati, seppur liberi da qualsiasi legame contrattuale, non venivano considerati in quanto rappresentavano un costo per le società a loro interessate. Queste ultime, infatti, trovavano più conveniente, e meno rischioso economicamente, virare verso altri obiettivi.
Tale situazione ha fortunatamente subito un radicale revirement in seguito ad una recente delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C.
Invero, con il provvedimento n. 118/A del 25/05/2010, il Consiglio federale della FIGC ha modificato l’art. 99 delle NOIF, aggiungendo alla norma il comma 1bis, in forza del quale "il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica".
Non solo, ma la delibera ha preso in considerazione anche tutte quelle vertenze pendenti, non ancora concluse al momento dell’intervenuta modifica: la disposizione transitoria di cui all’art. 99 NOIF prevede infatti che "il nuovo testo dell’art. 99 si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso".
Alla luce di quanto esposto, e considerata la non più dubbia normativa oggi vigente, la richiesta di pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, pervenuta dalla precedente squadra dilettantistica, risulta dunque tanto infondata quanto illegittima.

La Redazione
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