Procedendo con ordine all’analisi
alle fattispecie che danno luogo allo svincolo del calciatore, è
necessario ora affrontare la trattazione del cosiddetto svincolo per
accordo, o “consensuale”(Clicca qui per leggere il nuovo articolo)
La disposizione di cui all’art.
108 NOIF inquadra una tipologia di rescissione consensuale del
contratto stipulato tra una società ed un calciatore non
professionista o giovane dilettante, dalla cui applicazione restano
dunque esclusi i giovani di serie.
In buona sostanza, tale svincolo
si sostanzia nella sottoscrizione da parte del calciatore e della
società di una richiesta congiunta di svincolo da depositare presso
i competenti Comitati o Divisioni, entro e non oltre 20 giorni dalla
stipulazione, a pena di nullità.
Tale procedura consente al
calciatore di essere inserito d’ufficio all’interno delle liste
di svincolo nei termini stabiliti dal Consiglio federale (luglio).
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Ma cosa accade qualora un
calciatore non professionista, ottenuto consensualmente lo svincolo
da una società appartenente alla L.N.D., viene successivamente
tesserato da una società professionistica? La società
dilettantistica nella quale militava il calciatore ha titolo per
richiedere il pagamento del premio di addestramento e formazione
tecnica?
Giunge in soccorso la disposizione
di cui all’art. 99 NOIF, comma 1, secondo cui “a seguito della
stipula da parte del calciatore non professionista del primo
contratto da professionista, la Società che ne acquisisce il diritto
alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla Società per la quale
era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione
tecnica […]”.
La norma - seppur invero non
chiarissima nella stesura - presuppone comunque, al fine di poter
chiedere il pagamento di tale premio, la sussistenza del vincolo
sportivo in essere con la squadra dilettante. Ciò comporta dunque
che nulla è dovuto qualora l’atleta sia svincolato, ancor più se
ex art. 108 NOIF.
Tale corretta conclusione,
complice la formulazione non troppo felice della predetto comma 1,
nel corso degli anni è stata messa in discussione da una
consuetudine invalsa presso le società dilettantistiche, peraltro
avallata dagli organi giudicanti della Federazione.
La Corte di Giustizia Federale
aveva infatti stabilito l'obbligo, per le società professionistiche
tesseranti un giocatore dilettante anche se svincolato ex art. 108
NOIF, di pagare il premio di addestramento e formazione tecnica alla
società presso la quale il calciatore aveva svolto l'ultima attività
dilettantistica.
Il predetto provvedimento da una
parte andava a penalizzare le piccole squadre professionistiche,
soprattutto di prima e seconda divisione della Lega Pro, che, per
ragioni di bilancio, si trovavano costrette a tesserare giocatori
provenienti dall'ambito dilettantistico, purché svincolati;
dall’altra, gli stessi calciatori dilettanti svincolati, seppur
liberi da qualsiasi legame contrattuale, non venivano considerati in
quanto rappresentavano un costo per le società a loro interessate.
Queste ultime, infatti, trovavano più conveniente, e meno rischioso
economicamente, virare verso altri obiettivi.
Tale situazione ha fortunatamente
subito un radicale revirement in seguito ad una recente
delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C.
Invero, con il provvedimento n.
118/A del 25/05/2010, il Consiglio federale della FIGC ha modificato
l’art. 99 delle NOIF, aggiungendo alla norma il comma 1bis,
in forza del quale "il premio non spetta qualora il
calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da
professionista, non sia più tesserato per la società
dilettantistica".
Non solo, ma la delibera ha preso
in considerazione anche tutte quelle vertenze pendenti, non ancora
concluse al momento dell’intervenuta modifica: la disposizione
transitoria di cui all’art. 99 NOIF prevede infatti che "il
nuovo testo dell’art. 99 si applica anche alle controversie per le
quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di
approvazione dello stesso".
Alla luce di quanto esposto, e
considerata la non più dubbia normativa oggi vigente, la richiesta
di pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica,
pervenuta dalla precedente squadra dilettantistica, risulta dunque
tanto infondata quanto illegittima.
La Redazione
LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 107 NOIF: Svincolo per rinuncia della società http://agenziadelcalcio.blogspot.it/2013/10/lo-svincolo-dei-calciatori-art-107-noif.html
LO SVINCOLO DEI CALCIATORI - Art. 32bis NOIF: Svincolo per decadenza tesseramento
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