giovedì 14 luglio 2016

IL PREMIO DI PREPARAZIONE (art. 96 NOIF) E LA PRATICA DELLA “TRIANGOLAZIONE”


foto tratta dal web


Prima di approfondire i dettagli della pratica definita “triangolazione”, occorre inquadrare giuridicamente l’istituto del
premio di preparazione, disciplinato dall’art. 96 N.O.I.F, ponendo in particolar modo la nostra attenzione sui commi I e II di seguito trascritti.
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla
stessa Lega.
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”.


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Come è noto, la disposizione prevista dal comma 2 dell’art. 96 N.O.I.F., è stata introdotta esplicitamente al fine di evitare la succitata pratica della “triangolazione”, operazione tra società compiacenti finalizzata ad eludere, in tutto od in parte, l’obbligo di pagamento del premio di preparazione ovvero a ridurne sensibilmente l’ammontare.
Esemplificando, la società Alfa, d’intesa con la compiacente società Beta (iscritta ad una campionato di categoria superiore), fa sottoscrivere al calciatore il primo contratto da “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” per poi successivamente cederlo alla stessa società Beta. In tal caso, alla società Gamma, che ha tesserato con vincolo annuale negli anni precedenti il calciatore come “giovane”, viene corrisposto un premio di preparazione parametrato sulla categoria ove milita la società Alfa e ciò nonostante la beneficiaria effettiva sia Beta.
Ciò detto, il surrichiamato comma 2 dell’art. 96 N.O.I.F., nella sua attuale formulazione ha sostanzialmente cancellato la prassi sovradescritta poiché oggi l’obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della società formatrice incombe su entrambi i club titolari del tesseramento.
Diverso e più ampio discorso deve svolgersi in ordine alla sussistenza del predetto onere, a carico della compagine cessionaria, in caso di trasferimento temporaneo (prestito). In altre parole, occorre domandarsi se, il diritto a ricevere il premio di preparazione sorga non soltanto nei confronti della società che ha stipulato il primo vincolo pluriennale, ma anche nei confronti della società che ha beneficiato, a titolo temporaneo, per quella stessa stagione, delle prestazioni del giocatore.
La non semplice interpretazione della norma deriva dal dubbio tenore letterale della stessa, in quanto l’art. 96 N.O.I.F. utilizza il termine “tesseramento” senza distinguere tra temporaneo e definitivo, e ciò con buona pace della ratio della norma stessa, evidentemente finalizzata a prevedere un riconoscimento economico in capo alla società che ha di fatto curato la formazione del calciatore.
Sul punto, il prevalente orientamento degli organi di giustizia sportiva è indirizzato verso il non riconoscere l’obbligo del pagamento del premio di preparazione a carico del club che tesseri l’atleta - a seguito di instaurazione di vincolo pluriennale da parte di altra consorella - a titolo temporaneo. A sostegno di tale tesi, diverse decisioni (tra cui Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, C.U. n. 5 del 25 settembre 2015) poggiano sull'assunto in forza del quale il club destinatario delle mere prestazioni temporanee dell’atleta non trarrebbe alcun beneficio dalla sottoscrizione di vincolo pluriennale oltre ai diritti e facoltà connessi, prerogative esclusive della società titolare del tesseramento definitivo. Tale conclusione, se da un lato può apparire condivisibile, dall'altro lascia molteplici dubbi in ordine alla compatibilità di tale interpretazione con il tenore letterale della norma.
In conclusione, al fine di poter inquadrare maggiormente la problematica de qua, occorre ricordare che la condotta della “triangolazione”, attuata mediante prestito secco del calciatore, residua in ogni caso conseguenze sotto il profilo disciplinare.
Invero, in linea generale, la Procura Federale, qualora sollecitata dalla società dilettantistica titolare del premio di preparazione, una volta accertato che il trasferimento temporaneo concreta una manovra elusiva finalizzata a sottrarsi all'obbligo previsto dall'art. 96 N.O.I.F., procede di norma a deferire i club coinvolti nella "triangolazione" nonché il calciatore interessato.
Così è stato nel caso affrontato recentemente dalla III Sezione della Corte Federale d’Appello della FIGC, oggetto di comunicato ufficiale n. 147/CFA pubblicato il 23.06.2016.


La Redazione



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Ultimo aggiornamento: 29/05/2019


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