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Prima di approfondire i dettagli
della pratica definita “triangolazione”, occorre inquadrare
giuridicamente l’istituto del
premio di preparazione, disciplinato
dall’art. 96 N.O.I.F, ponendo in particolar modo la nostra
attenzione sui commi I e II di seguito trascritti.
“1. Le società che
richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”,
“giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che
nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come
“giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle
società per le quali il calciatore è stato precedentemente
tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro
- raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe
professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva
in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse
determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito
indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno
diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui
la richiesta riguardi società appartenenti alla
stessa Lega.
stessa Lega.
2. Agli effetti del “premio
di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due
Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre
anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa
compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo
tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga
tesserato per altra società nel corso della stessa stagione
sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il
premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di
appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto
dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una
intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al
premio”.
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Come è noto, la disposizione
prevista dal comma 2 dell’art. 96 N.O.I.F., è stata introdotta
esplicitamente al fine di evitare la succitata pratica della
“triangolazione”, operazione tra società compiacenti finalizzata
ad eludere, in tutto od in parte, l’obbligo di pagamento del premio
di preparazione ovvero a ridurne sensibilmente l’ammontare.
Esemplificando, la società Alfa,
d’intesa con la compiacente società Beta (iscritta ad una
campionato di categoria superiore), fa sottoscrivere al calciatore il
primo contratto da “giovane di serie”, “giovane dilettante”
o “non professionista” per poi successivamente cederlo alla
stessa società Beta. In tal caso, alla società Gamma, che ha
tesserato con vincolo annuale negli anni precedenti il calciatore
come “giovane”, viene corrisposto un premio di preparazione
parametrato sulla categoria ove milita la società Alfa e ciò
nonostante la beneficiaria effettiva sia Beta.
Ciò detto, il surrichiamato comma
2 dell’art. 96 N.O.I.F., nella sua attuale formulazione ha
sostanzialmente cancellato la prassi sovradescritta poiché oggi
l’obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della
società formatrice incombe su entrambi i club titolari del
tesseramento.
Diverso e più ampio discorso deve
svolgersi in ordine alla sussistenza del predetto onere, a carico
della compagine cessionaria, in caso di trasferimento temporaneo
(prestito). In altre parole, occorre domandarsi se, il diritto
a ricevere il premio di preparazione sorga non soltanto nei confronti
della società che ha stipulato il primo vincolo pluriennale, ma
anche nei confronti della società che ha beneficiato, a titolo
temporaneo, per quella stessa stagione, delle prestazioni del
giocatore.
La non semplice interpretazione
della norma deriva dal dubbio tenore letterale della stessa, in
quanto l’art. 96 N.O.I.F. utilizza il termine “tesseramento”
senza distinguere tra temporaneo e definitivo, e ciò con buona pace
della ratio della norma stessa, evidentemente finalizzata a
prevedere un riconoscimento economico in capo alla società che ha di
fatto curato la formazione del calciatore.
Sul punto, il prevalente
orientamento degli organi di giustizia sportiva è indirizzato verso
il non riconoscere l’obbligo del pagamento del premio di
preparazione a carico del club che tesseri l’atleta - a seguito di
instaurazione di vincolo pluriennale da parte di altra consorella - a
titolo temporaneo. A sostegno di tale tesi, diverse decisioni (tra
cui Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, C.U.
n. 5 del 25 settembre 2015) poggiano sull'assunto in forza del
quale il club destinatario delle mere prestazioni temporanee
dell’atleta non trarrebbe alcun beneficio dalla sottoscrizione di
vincolo pluriennale oltre ai diritti e facoltà connessi, prerogative
esclusive della società titolare del tesseramento definitivo. Tale
conclusione, se da un lato può apparire condivisibile, dall'altro
lascia molteplici dubbi in ordine alla compatibilità di tale
interpretazione con il tenore letterale della norma.
In conclusione, al fine di poter
inquadrare maggiormente la problematica de qua, occorre
ricordare che la condotta della “triangolazione”, attuata
mediante prestito secco del calciatore, residua in ogni caso
conseguenze sotto il profilo disciplinare.
Invero, in linea generale, la
Procura Federale, qualora sollecitata dalla società dilettantistica
titolare del premio di preparazione, una volta accertato che il
trasferimento temporaneo concreta una manovra elusiva finalizzata a
sottrarsi all'obbligo previsto dall'art. 96 N.O.I.F., procede di
norma a deferire i club coinvolti nella "triangolazione"
nonché il calciatore interessato.
Così è stato nel caso affrontato
recentemente dalla III Sezione della Corte Federale d’Appello
della FIGC, oggetto di comunicato ufficiale n. 147/CFA pubblicato il 23.06.2016.
La Redazione
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Ultimo aggiornamento: 29/05/2019
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