Com’è noto, in via generale
l’ordinamento italiano qualifica la clausola compromissoria alla
stregua di disposizione contrattuale che permette di devolvere a
soggetti arbitri eventuali controversie intervenute, con riferimento
al negozio giuridico nella quale essa è contenuta.
Per ciò che in tal sede
interessa, la clausola compromissoria adottata dalla FIGC (cd.
vincolo di giustizia sportiva) impone ai tesserati, all’atto del
tesseramento, la rinuncia ad adire la giustizia ordinaria per tutte
le controversie inerenti l'attività sportiva, rimettendosi al
giudizio dei competenti organi competenti previsti dalla federazione
stessa.
Ed invero, l’art. 30, comma 2,
dello Statuto Federale dispone infatti che “i tesserati, le
società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti,
che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico,
organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento
federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni
altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è
affiliata. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della
loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli
assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la
piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento
adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi
organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo
svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze
di carattere tecnico, disciplinare ed economico […]. Il
Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può
autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al
vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante
con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a
eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”
La
presente disposizione acquisisce maggior pienezza di significato se
letta in correlazione all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva,
che, nell’enucleare le sanzioni correlate alla violazione dell’art.
30, co. 2 Statuto FIGC, dispone che “ i soggetti
tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30,
comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti
comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo,
incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a)
penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b)
inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e
per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone
fisiche. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in
ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere
irrogata una ammenda”.
Dalla lettura del combinato
disposto di tali norme, di tutta evidenza di appalesa la portata
dirimente del cd. vincolo di giustizia, posto invero quale baluardo
dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, in ottemperanza
all’art. 2 della legge 280/2003.
Avuto riguardo al dettato
normativo, pare utile in conclusione fare cenno ad una pronuncia
giurisprudenziale che ha di fatto sancito la legittimità
costituzionale di tali disposizioni con riferimento al diritto di
azione e difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. ed al principio del
monopolio statale, sancito dall’art. 102 Cost.
In specie, la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 21006 del 27 settembre 2006, partendo dall’assunto
secondo cui il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento
sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all’art.
18 – concernente la tutela della libertà associativa -, nonché
nell'art. 2 Cost. - relativo al riconoscimento dei diritti
inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la
personalità del singolo -, ha avuto modo di specificare che il
vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela. Ciò
poiché l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma
dell'arbitrato irritale ex art. 806 cod. proc. civ., che costituisce
espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita.
Avv. Nicola Schellino
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