lunedì 7 settembre 2015

Iscrizione dell'avvocato al registro dei procuratori FIGC

Il parere del 17-07.2015 del Consiglio nazionale forense.


Il quesito sottoposto al vaglio del Consiglio Nazionale Forense da parte dell’Associazione Avvocati
Calcio ha ad oggetto la possibilità, in assenza di specifica previsione in merito da parte della FIGC, che l’avvocato possa assistere calciatori o società calcistiche, prestando dunque opera di consulenza, assistenza e rappresentanza nella stipula di contratti sportivi, senza essere iscritto presso il Registro dei procuratori sportivi, tenuto presso la FIGC.
Al fine di analizzare compiutamente il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense, occorre premettere alcune circostanze utili a comprendere l’evoluzione della normativa. Com’è noto ai più, a far data dal 1° aprile 2015, con la soppressione del previgente albo degli agenti dei calciatori, si è assistito all’abolizione della professione de qua.
Ed invero, attraverso l’istituzione del nuovo Regolamento FIGC, pubblicato con C.U. n. 189/A del 26.03.2015, che dipinge i tratti della figura del procuratore sportivo - ovvero soggetto che “anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati” – si è assistito alla dequalificazione dell’attività di procuratore sportivo piuttosto che alla sua liberalizzazione. Basti infatti evidenziare che l’art. 4 del predetto Regolamento consente l’iscrizione nel Registro FIGC a tutti i soggetti che, residenti in Italia e nel pieno godimento dei propri diritti civili, non abbiano riportato condanne definitive per reati specifici o di manifesta gravità ovvero che non abbiano riportato la sanzione della preclusione in campo sportivo. Ma vi è di più. L’iscrizione al registro dei procuratori sportivi è soprattutto subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC (nel 2015 la quota risulta pari ad euro 500,00).
Per fare un esempio, Tizio, residente in Italia, capace di intendere e volere, condannato in primo grado (ed in attesa di giudizio in sede di secondo grado) per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa o all’usura o all’estorsione, potrebbe – ovviamente se non sottoposto a misure cautelari personali particolarmente restrittive – iscriversi al Registro dei procuratori sportivi.
Esaurito questo breve inquadramento, appare indiscutibilmente condivisibile la posizione adottata dall’Associazione Avvocati Calcio, la quale fin da subito ha ripudiato nettamente l’obbligo di iscrizione presso un registro “che vede legittimati ad iscriversi soggetti di ogni genere senza qualificazione alcuna né competenza certificata dal superamento di un esame abilitativo”.
La richiesta di emissione di parere nasce, invero, dalla mancata riproduzione, da parte del nuovo Regolamento FIGC, della previsione contenuta nel’art. 5 del previgente testo, in forza della quale era espressamente sottratto agli avvocati l’obbligo di ottenere la licenza FIGC per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo.
Ripercorrendo il percorso argomentativo del parere, si nota che il C.N.F. aderisce ad un orientamento quanto mai pacifico, in forza del quale risulta precluso all’avvocato lo svolgimento di attività di intermediazione riconducibile all’attività di impresa, svolta nelle forme di cui agli artt. 1742 e seg. Cod. civ. Invece, secondo il Consiglio, trova applicazione nel caso di specie l’art. 6, co. 2, legge 247/12 che riserva agli avvocati l’esercizio di attività professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale. Tale previsione, in assenza di una riserva dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, autorizza l’avvocato ad esercitare tale attività attraverso il proprio titolo, e dunque senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC.
In altre parole, l’iscrizione all’albo forense legittima ex se l’avvocato ad esercitare in ogni settore non riservato espressamente dalla legge ad altra professione.
Chiarito che l’attività dell’avvocato in ambito calcistico è liberamente esercitabile, il C.N.F. si spinge oltre, ritenendo in specie pacificamente applicabile il principio di libertà contrattuale, alle condizioni previste dall’art. 13 delle citata legge. Ciò comporta dunque che non possa dirsi esistente in capo all’avvocato alcun obbligo di utilizzo dei moduli contrattuali predisposti dalla FIGC, considerato peraltro – come correttamente ricorda il Consiglio – che la predisposizione di contratti costituisce, tra gli altri, elemento tipico della qualificazione professionale del legale.
Da ultimo, il C.N.F. tiene ancora ad osservare che non sussiste inoltre alcun obbligo di deposito del mandato pressa la sede della FIGC, in quanto tale adempimento non risulta previsto dall’ordinamento vigente, pur restando comunque nella piena libertà delle parti prevedere tale deposito attraverso l’inserimento di apposita clausola in sede di conferimento dell’incarico.


Avv. Nicola Schellino

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