Il parere del 17-07.2015 del Consiglio nazionale forense.
Il quesito sottoposto al vaglio
del Consiglio Nazionale Forense da parte dell’Associazione Avvocati
Calcio ha ad oggetto la possibilità, in assenza di specifica
previsione in merito da parte della FIGC, che l’avvocato possa
assistere calciatori o società calcistiche, prestando dunque opera
di consulenza, assistenza e rappresentanza nella stipula di contratti
sportivi, senza essere iscritto presso il Registro dei procuratori
sportivi, tenuto presso la FIGC.
Al fine di analizzare
compiutamente il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense, occorre
premettere alcune circostanze utili a comprendere l’evoluzione
della normativa. Com’è noto ai più, a far data dal 1° aprile
2015, con la soppressione del previgente albo degli agenti dei
calciatori, si è assistito all’abolizione della professione de
qua.
Ed invero, attraverso
l’istituzione del nuovo Regolamento FIGC, pubblicato con C.U. n.
189/A del 26.03.2015, che dipinge i tratti della figura del
procuratore sportivo - ovvero soggetto che “anche per il tramite
di una persona giuridica o una società di persone o altro ente
associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o
assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di
cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto
contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica
professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela
con gli atleti rappresentati” – si è assistito alla
dequalificazione dell’attività di procuratore sportivo piuttosto
che alla sua liberalizzazione. Basti infatti evidenziare che l’art.
4 del predetto Regolamento consente l’iscrizione nel Registro FIGC
a tutti i soggetti che, residenti in Italia e nel pieno godimento dei
propri diritti civili, non abbiano riportato condanne definitive per
reati specifici o di manifesta gravità ovvero che non abbiano
riportato la sanzione della preclusione in campo sportivo. Ma vi è
di più. L’iscrizione al registro dei procuratori sportivi è
soprattutto subordinata al versamento dei diritti di segreteria
stabiliti dalla FIGC (nel 2015 la quota risulta pari ad euro 500,00).
Per fare un esempio, Tizio,
residente in Italia, capace di intendere e volere, condannato in
primo grado (ed in attesa di giudizio in sede di secondo grado) per
il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa o
all’usura o all’estorsione, potrebbe – ovviamente se non
sottoposto a misure cautelari personali particolarmente restrittive –
iscriversi al Registro dei procuratori sportivi.
Esaurito questo breve
inquadramento, appare indiscutibilmente condivisibile la posizione
adottata dall’Associazione Avvocati Calcio, la quale fin da subito
ha ripudiato nettamente l’obbligo di iscrizione presso un registro
“che vede legittimati ad iscriversi soggetti di ogni genere
senza qualificazione alcuna né competenza certificata dal
superamento di un esame abilitativo”.
La richiesta di emissione di
parere nasce, invero, dalla mancata riproduzione, da parte del nuovo
Regolamento FIGC, della previsione contenuta nel’art. 5 del
previgente testo, in forza della quale era espressamente sottratto
agli avvocati l’obbligo di ottenere la licenza FIGC per l’esercizio
dell’attività di procuratore sportivo.
Ripercorrendo il percorso
argomentativo del parere, si nota che il C.N.F. aderisce ad un
orientamento quanto mai pacifico, in forza del quale risulta precluso
all’avvocato lo svolgimento di attività di intermediazione
riconducibile all’attività di impresa, svolta nelle forme di cui
agli artt. 1742 e seg. Cod. civ. Invece, secondo il Consiglio, trova
applicazione nel caso di specie l’art. 6, co. 2, legge 247/12 che
riserva agli avvocati l’esercizio di attività professionale di
consulenza ed assistenza legale stragiudiziale. Tale previsione, in
assenza di una riserva dell’attività di procuratore sportivo ad
altra professione regolamentata, autorizza l’avvocato ad esercitare
tale attività attraverso il proprio titolo, e dunque senza necessità
di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC.
In altre parole, l’iscrizione
all’albo forense legittima ex se l’avvocato ad esercitare
in ogni settore non riservato espressamente dalla legge ad altra
professione.
Chiarito che l’attività
dell’avvocato in ambito calcistico è liberamente esercitabile, il
C.N.F. si spinge oltre, ritenendo in specie pacificamente applicabile
il principio di libertà contrattuale, alle condizioni previste
dall’art. 13 delle citata legge. Ciò comporta dunque che non possa
dirsi esistente in capo all’avvocato alcun obbligo di utilizzo dei
moduli contrattuali predisposti dalla FIGC, considerato peraltro –
come correttamente ricorda il Consiglio – che la predisposizione di
contratti costituisce, tra gli altri, elemento tipico della
qualificazione professionale del legale.
Da ultimo, il C.N.F. tiene
ancora ad osservare che non sussiste inoltre alcun obbligo di
deposito del mandato pressa la sede della FIGC, in quanto tale
adempimento non risulta previsto dall’ordinamento vigente, pur
restando comunque nella piena libertà delle parti prevedere tale
deposito attraverso l’inserimento di apposita clausola in sede di
conferimento dell’incarico.
Avv. Nicola Schellino
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