Il 18 giugno potrebbe rappresentare,
per i calciatori dilettanti, una data fondamentale: il Tribunale
Amministrativo del Lazio infatti si pronuncerà in merito alla
illegittimità o meno del vincolo sportivo.
Com’è noto, il cosiddetto vincolo
sportivo è un istituto in base al quale l’atleta dilettante –
anche minorenne – sottoscrivendo il famigerato “cartellino”, si
lega a vita ad una Società od Associazione Sportiva Dilettantistica:
il calciatore infatti è libero di tesserarsi per una diversa società
solo qualora quest’ultima provveda a corrispondere alla precedente
la cifra richiesta.
Sulla legittimità di tale istituto è
intervenuta il TAR Lazio, Sezione III, con la sentenza n. 4103 del 12
maggio 2003, la quale ha avuto modo di chiarire che “la pretesa
della società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con
l’interessata successivamente alla scadenza del contratto appare
recessiva proprio sul piano dei valori costituzionali”.
Evidenziata la giurisprudenza in
materia, non si dimentichi, in ogni caso, che la FIGC all’interno
dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. sancisce un limite di età – 25
anni – oltre il quale risulta automaticamente sciolto il vincolo
sportivo, abolendo dunque in sostanza la possibilità di
sottoscrivere legami sportivi a vita. Sul punto, sia consentito
evidenziare che, pur essendo stata tale modifica - intervenuta nel
2002 - invocata da più parti, la problematica afferente la
legittimità dell’istituto de quo pare inequivocabilmente
concretarsi in un problema più generale, consistente
nell’impossibilità per i giovani atleti dilettanti di svolgere
liberamente l’attività agonistica. È evidente infatti come
risulti oggi del tutto limitata e disattesa la realizzazione del
principio del libero esercizio dell’attività sportiva, anche in
forma dilettantistica, sancito peraltro dalla legge n. 91/1981
all’art. 1. Del pari occorre ancora notare come l’istituto del
“vincolo sportivo” si ponga altresì in contrasto con la
normativa civilistica in materia di associazionismo, in riferimento
alla quale l’art. 24 cod. civ. sancisce invero la possibilità per
l’associato di recedere dall’associazione a condizione che non
abbia assunto l’obbligo di farne parte per un periodo determinato.
E’ pure doveroso ricordare che il
vincolo sportivo, così come oggi strutturato, risulta in aperta
contraddizione con il principio sancito dal CONI con delibera n. 1391
del 10.03.2009 in forza del quale viene richiesta una congrua e
ragionevole durata del citato vincolo.
Per tutte le ragioni sovrarichiamate,
gli operatori del settore ripongono buone speranze nella pronuncia
del TAR Lazio all’udienza del prossimo 18 giugno.
Nel caso infatti di sentenza dal
contenuto favorevole all’abolizione del vincolo sportivo, si
perseguirebbe la strada già tracciata dalla riforma delle N.O.I.F.
nel 2002 cui sopra si è fatto cenno, prevedendo quindi un
progressivo ulteriore abbattimento dell’età dello svincolo, fino a
giungere all’ipotesi – da più parti auspicata – di vincolo
annuale o biennale.
Naturalmente, una riforma del genere
richiederebbe nel contempo la complessiva e sistematica revisione del
sistema dei premi e degli indennizzi previsti in caso di
trasferimento di atleti giovani non professionisti, al fine di
tutelare altresì il contrapposto interesse legato alla giusta e
necessaria tutela dei vivai.
Avv. Nicola Schellino
leggi anche
http://agenziadelcalcio.blogspot.it/2012/10/svincolo-dilettanti-attesa-sentenza-tar.html
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Svincolo dilettanti, attesa sentenza TAR
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Chiar.Mo Avv. Schiellino,
RispondiEliminacon estremo interesse apprendo dal suo articolo della prossima udienza del TAR Lazio del 18 giugno 2013 che dovrebbe (mi auspico) dare una spallata forse decisiva all'Istituto giuridico del c.d. VINCOLO sportivo. Io stesso- ex calciatore dilettante della Sardegna negli anni 80 con trascorsi in PROMOZIONE e INTERREGIONALE ho avuto modo di sperimentare già da allora le notevoli criticità che, dapprima mi hanno indotto ad abbandonare prematuramente l'attività agonistica e poi in seguito a soffermarmi sotto profili puramente scientifici sulla legittimità del medesimo nell'ambito dell'ordinamento giuridico statuale. Infatti nel lontano 1992 presso l'UNIV. di Cagliari- Facoltà di Giurisprudenza - ho discusso la tesi dal titolo "Il vincolo nel calcio dilettantistico". Noto con piacere che alcune proposte da me riportate nella tesi siano ora oggetto di ulteriori analisi da parte della dottrina e della Giurisprudenza oltre che del Legislatore sportivo che nel 2002 ne ha mitigato i dannosi effetti. Sono dell'avviso comunque che del problema se ne debba occupare anche il Legislatore ordinario contemperando i contrapposti interessi delle società e degli atleti.Perdoni la lunghezza del commento.
Voglia gradire cordiali saluti.
Dott. Davide Tola email dtola@regione.sardegna.it
Vorrei porre l'attenzione anche sulla compravendita dei calciatori e dei loro cartellini a suon di migliaia di euro (tutto questo nei dilettanti) perchè non chiediamo un parere in merito all'agenzia delle entrate? come certificare tale spese? In tutti gli sport, calcio, rugby ciclismo ecc girano fiumi di soldi senza certificazione alcuna. E' ora di finirla.
RispondiEliminaIo metterei al corrente di ciò l'agenzia delle entrate e la colpa è delle federazioni che permettono ed incentivano ciò.