giovedì 1 agosto 2013

Il caso Andrew Webster e l’art. 17 Regolamento FIFA per lo status ed il trasferimento dei giocatori




Procedendo all’analisi e alla trattazione della portata applicativa dell'art. 17 reg. FIFA per lo status ed il trasferimento dei giocatori, occorre prendere ora in esame il lodo Webster, rappresentante la diatriba calcistica più significativa degli ultimi anni alla pari della vicenda Mexes del 2005 e Bueno-Rodriguez del 2006.
Con il lodo Webster, emesso il 30.01.2008, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha fornito una prima e significativa interpretazione dell’art. 17 del Regolamento FIFA che, diversamente dalle attese, non ha poi rappresentato un punto di riferimento per gli organi giudicanti in ordine alle successive controversie relative a risoluzioni contrattuali in mancanza di giusta causa.
In sintesi, la vicenda in questione ha riguardato la risoluzione unilaterale senza giusta causa, e fuori dal periodo protetto, da parte del calciatore Webster del contratto di lavoro sportivo stipulato tra lo stesso e la società scozzese Heart of Midlothian PLC, in seguito alla quale il professionista contraeva nuovo pattuizione con il Wigan Athletic AFC limited, club inglese.
A fronte di tali fatti, l’Hearts si trovava costretta ad adire la Dispute Resolution Chamber della FIFA (DRC), rivendicando un indennizzo pari a sterline 5.037.311, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 Regolamento FIFA.
Nel decisum, la DRC, stabilendo in principio in forza del quale un calciatore non possa “comprare” il proprio contratto di lavoro attraverso la corresponsione alla propria società di apparteneneza di una somma pari al valore del residuo periodo contrattuale, statuiva che il calciatore Webster e la società Wigan, solidalmente, fossero tenuti a corrispondere alla società Hearts un’indennità pari a 625.000 sterline. Tale importo era stato raggiunto attraverso l’utilizzo di diversi criteri, tra cui il valore del residuo periodo contrattuale, condizioni economiche previste dal nuovo contratto con il Wigan, oltre alla somma a suo tempo prevista dal contratto di cessione del calciatore del 2001.
Le parti presentavano indi ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, rappresentando l’insoddisfazione per la quantificazione dell’indennità.
Il Tas, investito della questione, sposava la tesi in forza della quale l’indennità va quantificata con riferimento alle retribuzioni dovute fino alla naturale scadenza del contratto di tal ché il lodo statuiva che il calciatore Webster e la società Wigan, responsabili solidalmente, dovessero riconoscere alla società Hearts 150.000 sterline, importo pari alla somma delle rimanenti retribuzioni, fino alla scadenza del contratto prevista nel giugno 2007.
In buona sostanza, dunque, nel lodo in questione il Tas ha individuato l’indennità per la risoluzione senza giusta causa nel residuo valore contrattuale, ovvero sulla base della quantificazione delle retribuzioni ancora dovute al calciatore sino alla scadenza naturale del contratto di lavoro sportivo.
Calando tali risultanze alla realtà calcistica dei giorni nostri, per meglio chiarire la portata del lodo Webster, è opportuno prendere ad esempio la situazione di un famoso portiere italiano Gianluigi Buffon, sotto contratto con la società Juventus F.C.
Buffon, 36 anni il prossimo 28 gennaio, risulta legato alla società bianconera da un contratto avente durata sino al 30.06.2015, con retribuzione annua pari a circa euro 6 milioni a stagione.
Gli emolumenti percepiti dal portiere risultano particolarmente elevati, in ragione delle sue notorie abilità, oltre ad un senso di appartenenza alla causa juventina che lo ha di recente eletto capitano, nonché simbolo della squadra.
Quanto invece al valore di mercato del calciatore, questo è non così rilevante, tenuto conto dell’età del giocatore
Orbene, poniamo il caso che al termine della stagione sportiva 2012-2013 Buffon avesse proceduto a risolvere unilateralmente senza giusta causa il proprio contratto con la Juventus F.C.
In tale ipotetica evenienza ed in caso di applicazione da parte della giustizia sportiva del metodo di calcolo adottato nel lodo Webster, la Juventus F.C. avrebbe avuto diritto ad un’indennità pari al residuo valore contrattuale del calciatore, ovvero a circa euro 12 nilioni, importo ben superiore al valore di mercato del calciatore.
Evidente dunque come la soluzione applicata nel caso Webster appaia sproporzionata in danno alla parte che procede alla risoluzione, in quanto ella si vede gravata di conseguenze ben più ingenti rispetto all’inadempimento posto in essere, con ciò evidenziandosi palese contrasto con i principi comunitari caratterizzanti la libera circolazione dei lavoratori.

Avv. Nicola Schellino

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