Procedendo
all’analisi e alla trattazione della portata applicativa dell'art.
17 reg. FIFA per lo status ed il trasferimento dei giocatori, occorre
prendere ora in esame il lodo Webster, rappresentante la diatriba
calcistica più significativa degli ultimi anni alla pari della
vicenda Mexes del 2005 e Bueno-Rodriguez del 2006.
Con
il lodo Webster, emesso il 30.01.2008, il Tribunale Arbitrale dello
Sport di Losanna ha fornito una prima e significativa interpretazione
dell’art. 17 del Regolamento FIFA che, diversamente dalle attese,
non ha poi rappresentato un punto di riferimento per gli organi
giudicanti in ordine alle successive controversie relative a
risoluzioni contrattuali in mancanza di giusta causa.
In
sintesi, la vicenda in questione ha riguardato la risoluzione
unilaterale senza giusta causa, e fuori dal periodo protetto, da
parte del calciatore Webster del contratto di lavoro sportivo
stipulato tra lo stesso e la società scozzese Heart of Midlothian
PLC, in seguito alla quale il professionista contraeva nuovo
pattuizione con il Wigan Athletic AFC limited, club inglese.
A
fronte di tali fatti, l’Hearts si trovava costretta ad adire la
Dispute Resolution Chamber della FIFA (DRC), rivendicando un
indennizzo pari a sterline 5.037.311, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 Regolamento FIFA.
Nel
decisum,
la DRC, stabilendo in principio in forza del quale un calciatore non
possa “comprare” il proprio contratto di lavoro attraverso la
corresponsione alla propria società di apparteneneza di una somma
pari al valore del residuo periodo contrattuale, statuiva che il
calciatore Webster e la società Wigan, solidalmente, fossero tenuti
a corrispondere alla società Hearts un’indennità pari a 625.000
sterline. Tale importo era stato raggiunto attraverso l’utilizzo di
diversi criteri, tra cui il valore del residuo periodo contrattuale,
condizioni economiche previste dal nuovo contratto con il Wigan,
oltre alla somma a suo tempo prevista dal contratto di cessione del
calciatore del 2001.
Le
parti presentavano indi ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di
Losanna, rappresentando l’insoddisfazione per la quantificazione
dell’indennità.
Il
Tas, investito della questione, sposava la tesi in forza della quale
l’indennità va quantificata con riferimento alle retribuzioni
dovute fino alla naturale scadenza del contratto di tal ché il lodo
statuiva che il calciatore Webster e la società Wigan, responsabili
solidalmente, dovessero riconoscere alla società Hearts 150.000
sterline, importo pari alla somma delle rimanenti retribuzioni, fino
alla scadenza del contratto prevista nel giugno 2007.
In
buona sostanza, dunque, nel lodo in questione il Tas ha individuato
l’indennità per la risoluzione senza giusta causa nel residuo
valore contrattuale, ovvero sulla base della quantificazione delle
retribuzioni ancora dovute al calciatore sino alla scadenza naturale
del contratto di lavoro sportivo.
Calando
tali risultanze alla realtà calcistica dei giorni nostri, per meglio
chiarire la portata del lodo Webster, è opportuno prendere ad
esempio la situazione di un famoso portiere italiano Gianluigi
Buffon, sotto contratto con la società Juventus F.C.
Buffon,
36 anni il prossimo 28 gennaio, risulta legato alla società
bianconera da un contratto avente durata sino al 30.06.2015, con
retribuzione annua pari a circa euro 6 milioni a stagione.
Gli
emolumenti percepiti dal portiere risultano particolarmente elevati,
in ragione delle sue notorie abilità, oltre ad un senso di
appartenenza alla causa juventina che lo ha di recente eletto
capitano, nonché simbolo della squadra.
Quanto
invece al valore di mercato del calciatore, questo è non così
rilevante, tenuto conto dell’età del giocatore
Orbene,
poniamo il caso che al termine della stagione sportiva 2012-2013
Buffon avesse proceduto a risolvere unilateralmente senza giusta
causa il proprio contratto con la Juventus F.C.
In
tale ipotetica evenienza ed in caso di applicazione da parte della
giustizia sportiva del metodo di calcolo adottato nel lodo Webster,
la Juventus F.C. avrebbe avuto diritto ad un’indennità pari al
residuo valore contrattuale del calciatore, ovvero a circa euro 12
nilioni, importo ben superiore al valore di mercato del calciatore.
Evidente
dunque come la soluzione applicata nel caso Webster appaia
sproporzionata in danno alla parte che procede alla risoluzione, in
quanto ella si vede gravata di conseguenze ben più ingenti rispetto
all’inadempimento posto in essere, con ciò evidenziandosi palese
contrasto con i principi comunitari caratterizzanti la libera
circolazione dei lavoratori.
Avv.
Nicola Schellino
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