Inutile evidenziare come
questa sentenza, depositata in cancelleria il 21.06.2013, era attesa
con particolare ansia dal mondo calcistico dilettantistico.
Ed invece, lette le
motivazioni in seno alla stessa, non v’è traccia di considerazioni
utili a dibattere sul tema della legittimità o meno del vincolo
sportivo nel calcio dilettantistico.
Il Tar adito, infatti,
non è sceso nel merito della questione, indirizzando la parte motiva
della sentenza sul rigetto del ricorso, dichiarato in parte
improcedibile ed in parte inammissibile.
Ciò considerato, in tale
sede si analizzerà la sentenza in oggetto, lasciando a successivi
approfondimenti l’interessante questione attinente all’evoluzione
e alla legittimità del vincolo sportivo pluriennale nel calcio
dilettantistico.
I fatti.
Il sig. Mauriello
Pasquale, calciatore dilettante all’epoca dei fatti tesserato per
la società USD Sa.Ma.Ger., chiedeva in data 5.04.2011 lo svincolo,
che gli veniva negato in data 22.04.2011.
Il sig. Mauriello
impugnava dunque tale diniego avanti la Commissione tesseramenti
prima ed alla Corte di Giustizia Federale poi, senza fortuna alcuna.
Successivamente, il
calciatore si rivolgeva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport (TNAS), chiedendo l’annullamento del diniego allo svincolo,
previa disapplicazione della normativa federale ad esso preclusiva.
Il Tnas, con lodo del
15.06.2012, rigettava l’istanza di arbitrato.
Il sig. Mauriello
impugnava indi dinanzi al Tar Lazio il lodo arbitrale, nonché tutti
gli atti ad esso presupposti (in particolare i Regolamenti interno
alla FIGC nella parte in cui prevedono la sussistenza del vincolo
sportivo quinquennale e non annuale), e richiedeva l’annullamento
delle norme dell’ordinamento sportivo del CONI e della FIGC che
conferiscono alla decisione del Tnas natura di lodo arbitrale e
dunque impugnabile solo avanti alla Corte d’appello per i soli vizi
di nullità.
Sotto questo ultimo
profilo, il ricorso è stato dichiarato improcebile.
Il Tar, richiamando il
d.l. 19.08.2003 n. 220, convertito in l. 280/2003, ha evidenziato
come il Legislatore, in ossequio all’operatività del vincolo di
giustizia, abbia stabilito che il ricorso agli organi di giustizia
statale sia possibile solo a condizione che siano stati esauriti i
gradi interni della giustizia sportiva, fatte salve le clausole
compromissorie previste in ambito sportivo.
Il ricorrente non avrebbe
quindi rispettato il vincolo della pregiudiziale in quanto si sarebbe
rivolto direttamente al Tar senza aver esaurito i gradi interni della
giustizia sportiva.
Ciò detto, per quanto
concerne invece la parte del ricorso finalizzata all’annullamento
della impugnata decisione del Tnas e delle norme che sanciscono la
sussistenza del vincolo sportivo, il Tar ne ha dichiarato
l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
In buona sostanza,
attraverso il richiamo all’art. 12 ter, comma 3 dello Statuto del
Coni, il giudice amministrativo ha sottolineato la competenza della
Corte di Appello ex art. 828 c.p.c. nel caso di ricorso per nullità
avverso il lodo arbitrale, anche in deroga alle clausole di giustizia
federale, laddove la controversia sia rilevante per l’ordinamento
giuridico dello Stato.
A tale richiamo, che
rende evidente la volontà di articolare tale procedimento alla
stregua di vero e proprio arbitrato rituale (il cui atto conclusivo è
dunque il lodo e non l’atto amministrativo come sosteneva parte
ricorrente), il Tar ha aggiunto interessanti puntualizzazioni in
merito alla novella del 2008.
Tale modifica dello
Statuto, sostituendo la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport (unico organo a decidere in via definitiva poiché unico ed
ultimo grado della giustizia sportiva) con l’Alta Corte di
Giustizia Sportiva e con il citato Tnas, ha di fatto imputato a
questi ultimi competenze ben distinte da cui derivano atti aventi
natura completamente differente. Il primo, avente ad oggetto
controversie circa diritti indisponibili e dotate di particolare
rilevanza per l’ordinamento statale, è autorizzato ad emettere un
provvedimento amministrativo impugnabile avanti il giudice
amministrativo nel caso di lesione di interessi legittimi.
Il secondo, invece,
investito delle controversie riguardanti diritti disponibili, emette
un lodo arbitrale impugnabile ex art. 828 c.p.c. avanti la competente
Corte d’Appello.
Il Tar quindi ha ritenuto
sul punto che non spetta al giudice amministrativo la competenza a
conoscere della legittimità del lodo, potendo l’asserita lesione
di un diritto soggettivo disponibile essere tutelata anche in sede
arbitrale, come peraltro prevede la norma dello Stato all’art. 806
c.p.c.
Da ultimo, va rilevato
che il richiamato profilo di inammissibilità è stato esteso dal
Tribunale Amministrativo anche all’impugnazione delle norme che
sanciscono il vincolo sportivo. Anche in tale frangente il Tar ha
ritenuto che la natura di lodo arbitrale della pronuncia del Tnas non
consenta l’accertamento di vizi, potendo il citato lodo essere
impugnato per vizi di nullità avanti alla Corte di Appello.
Avv. Nicola Schellino
Nessun commento:
Posta un commento