martedì 9 luglio 2013

Commento alla sentenza del TAR LAZIO, Sezione Terza Quater n. 6258/2013. IL VINCOLO SPORTIVO NEL CALCIO




Inutile evidenziare come questa sentenza, depositata in cancelleria il 21.06.2013, era attesa con particolare ansia dal mondo calcistico dilettantistico.
Ed invece, lette le motivazioni in seno alla stessa, non v’è traccia di considerazioni utili a dibattere sul tema della legittimità o meno del vincolo sportivo nel calcio dilettantistico.
Il Tar adito, infatti, non è sceso nel merito della questione, indirizzando la parte motiva della sentenza sul rigetto del ricorso, dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile.
Ciò considerato, in tale sede si analizzerà la sentenza in oggetto, lasciando a successivi approfondimenti l’interessante questione attinente all’evoluzione e alla legittimità del vincolo sportivo pluriennale nel calcio dilettantistico.
I fatti.
Il sig. Mauriello Pasquale, calciatore dilettante all’epoca dei fatti tesserato per la società USD Sa.Ma.Ger., chiedeva in data 5.04.2011 lo svincolo, che gli veniva negato in data 22.04.2011.
Il sig. Mauriello impugnava dunque tale diniego avanti la Commissione tesseramenti prima ed alla Corte di Giustizia Federale poi, senza fortuna alcuna.
Successivamente, il calciatore si rivolgeva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’annullamento del diniego allo svincolo, previa disapplicazione della normativa federale ad esso preclusiva.
Il Tnas, con lodo del 15.06.2012, rigettava l’istanza di arbitrato.
Il sig. Mauriello impugnava indi dinanzi al Tar Lazio il lodo arbitrale, nonché tutti gli atti ad esso presupposti (in particolare i Regolamenti interno alla FIGC nella parte in cui prevedono la sussistenza del vincolo sportivo quinquennale e non annuale), e richiedeva l’annullamento delle norme dell’ordinamento sportivo del CONI e della FIGC che conferiscono alla decisione del Tnas natura di lodo arbitrale e dunque impugnabile solo avanti alla Corte d’appello per i soli vizi di nullità.
Sotto questo ultimo profilo, il ricorso è stato dichiarato improcebile.
Il Tar, richiamando il d.l. 19.08.2003 n. 220, convertito in l. 280/2003, ha evidenziato come il Legislatore, in ossequio all’operatività del vincolo di giustizia, abbia stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale sia possibile solo a condizione che siano stati esauriti i gradi interni della giustizia sportiva, fatte salve le clausole compromissorie previste in ambito sportivo.
Il ricorrente non avrebbe quindi rispettato il vincolo della pregiudiziale in quanto si sarebbe rivolto direttamente al Tar senza aver esaurito i gradi interni della giustizia sportiva.
Ciò detto, per quanto concerne invece la parte del ricorso finalizzata all’annullamento della impugnata decisione del Tnas e delle norme che sanciscono la sussistenza del vincolo sportivo, il Tar ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In buona sostanza, attraverso il richiamo all’art. 12 ter, comma 3 dello Statuto del Coni, il giudice amministrativo ha sottolineato la competenza della Corte di Appello ex art. 828 c.p.c. nel caso di ricorso per nullità avverso il lodo arbitrale, anche in deroga alle clausole di giustizia federale, laddove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato.
A tale richiamo, che rende evidente la volontà di articolare tale procedimento alla stregua di vero e proprio arbitrato rituale (il cui atto conclusivo è dunque il lodo e non l’atto amministrativo come sosteneva parte ricorrente), il Tar ha aggiunto interessanti puntualizzazioni in merito alla novella del 2008.
Tale modifica dello Statuto, sostituendo la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (unico organo a decidere in via definitiva poiché unico ed ultimo grado della giustizia sportiva) con l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e con il citato Tnas, ha di fatto imputato a questi ultimi competenze ben distinte da cui derivano atti aventi natura completamente differente. Il primo, avente ad oggetto controversie circa diritti indisponibili e dotate di particolare rilevanza per l’ordinamento statale, è autorizzato ad emettere un provvedimento amministrativo impugnabile avanti il giudice amministrativo nel caso di lesione di interessi legittimi.
Il secondo, invece, investito delle controversie riguardanti diritti disponibili, emette un lodo arbitrale impugnabile ex art. 828 c.p.c. avanti la competente Corte d’Appello.
Il Tar quindi ha ritenuto sul punto che non spetta al giudice amministrativo la competenza a conoscere della legittimità del lodo, potendo l’asserita lesione di un diritto soggettivo disponibile essere tutelata anche in sede arbitrale, come peraltro prevede la norma dello Stato all’art. 806 c.p.c.
Da ultimo, va rilevato che il richiamato profilo di inammissibilità è stato esteso dal Tribunale Amministrativo anche all’impugnazione delle norme che sanciscono il vincolo sportivo. Anche in tale frangente il Tar ha ritenuto che la natura di lodo arbitrale della pronuncia del Tnas non consenta l’accertamento di vizi, potendo il citato lodo essere impugnato per vizi di nullità avanti alla Corte di Appello.

Avv. Nicola Schellino

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