Con l’odierna pronuncia emessa dalla Camera Arbitrale della Fifa
è tornata in auge la vicenda che aveva visto protagonista il
calciatore rumeno Adrian Mutu, oggi in forza al Ajaccio.
Per chiarezza di esposizione, occorre riassumere brevemente i
fatti che hanno visto protagonista il calciatore.
In data 29 ottobre 2004, Adrian Mutu veniva licenziato dal
Chelsea, poiché trovato positivo alla cocaina in seguito ad un
controllo antidoping . Nel contempo il calciatore subiva dalla
Federcalcio inglese la sanzione pecuniaria pari a 20mila sterline,
oltre alla squalifica per 7 mesi.
Nel novembre, Mutu veniva ingaggiato dalla Juventus, la quale, per
esigenze di tesseramento (avendo la squadra bianconera raggiunto il
limite di calciatore extracomunitari), cedeva il calciatore in
prestito al Livorno.
Successivamente, nell’estate 2006, in seguito ai noti fatti di
Calciopoli, Mutu veniva ceduto alla Fiorentina per 6mln di euro.
Nel 2008, il patron del Chelsea, Roman Abramovic, decideva di
procedere giudizialmente nei confronti del calciatore, al fine di
ottenere dallo stesso un risarcimento derivante dal danno d’immagine
asseritamente cagionato al club inglese. In primo grado, il
calciatore rumeno veniva condannato al pagamento di euro 17mln in
favore del Chelsea, in forza di sentenza emessa dalla Camera di
Risoluzione della Fifa in data 7 maggio 2008.
Avverso tale pronuncia, il calciatore proponeva ricorso avanti il
Tas di Losanna, il quale confermava in toto la statuizione
emessa in primo grado.
Alla luce di tale favorevole pronuncia, il club londinese tentava
invano di recuperare coattivamente la predetta somma di denaro
attraverso pignoramenti andati a vuoto.
Preso atto di tale situazione, il Chelsea decideva nell’aprile
2013 di agire giudizialmente nei confronti della Juventus e del
Livorno, chiedendo loro una sorta di risarcimento derivante
dall’ingaggio del calciatore successivamente alla squalifica.
Con la pronuncia emessa in data odierna, la Camera di Risoluzione
della Fifa, accogliendo le richieste avanzate dal club londinese, ha
ritenuto in specie responsabili solidalmente le società Juventus e
Livorno, condannando le stesse al pagamento in favore del Chelsea di
una somma pari ad euro 21mln a cui vanno sommati euro 4mln per gli
interessi maturati.
Dal punto di vista giuridico, tale statuizione lascia perplessi
molti addetti ai lavori. Ciò in quanto la condanna delle società
italiane deriverebbe dall’asserita violazione dell’art. 17 comma
2 del Regolamento Fifa sullo status e sui trasferimenti dei
calciatori. Tale articolo, rubricato quale “conseguenze della
risoluzione del contratto senza giusta causa”, prevede al comma 2
che “nel caso in cui un professionista debba corrispondere l’
indennizzo, egli ne risponderà in solido con la nuova società.
L’ammontare dell’ indennizzo può essere previsto nel contratto o
stabilito fra le parti”.
La particolarità di tale pronuncia deriva dal fatto che è stata
applicata in specie l’anzidetta disposizione ad una fattispecie ben
diversa da quella che lo stesso art. 17 prevede, ovvero il caso di
risoluzione del contratto senza giusta causa. In realtà, infatti,
Adrian Mutu aveva subito un licenziamento ad nutum, deciso
unilateralmente dal Chelsea, in presenza di giusta causa.
La Camera di Risoluzione della Fifa, in maniera del tutto
inaspettata, ha dunque deciso di applicare in via analogica una
disposizione in realtà prevista per situazioni differenti da quella
riguardante il calciatore rumeno.
In ogni caso, le società italiane avranno modo di impugnare tale
decisione avanti il Tas di Losanna, essendo sussistenti in specie, a
mio sommesso modo di vedere, valide ragioni da opporre.
Avv. Nicola Schellino
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