giovedì 10 ottobre 2013

Tesseramento fittizio. Le nostre considerazioni su caso specifico.




Considerazioni circa il Comunicato Ufficiale n. 19/CDN FIGC – 2013/2014
Violazione art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 NOIF e art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico


Al fine di esporre brevi considerazioni circa la richiamata pronuncia da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, occorre preliminarmente rimarcare il contenuto delle disposizioni a cui ci si riferisce, nella specie violate.
L’art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico prevede un espresso rimando all’art. 96 NOIF FIGC per quanto concerne la corresponsione del "premio di preparazione", il cui versamento “deve essere regolato direttamente dalle società interessate”.
Com’è noto, il premio di preparazione rappresenta un riconoscimento monetario dovuto dalle società che richiedono per la  prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che, nella precedente stagione sportiva, siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale. Tale premio, che viene calcolato sulla base di un parametro aggiornato annualmente - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - va riconosciuto alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato.
In ogni caso, per la trattazione articolata dell’istituto, rimando ad apposito articolo che avrò cura di redigere.
Tornando al caso che compete, trattasi di un giovane calciatore che, dopo aver preso parte al campionato allievi regionali, decideva di abbandonare ogni attività effettivamente agonistica tesserandosi, per l’anno successivo, con una società partecipante al campionato di Terza Categoria.
A sei giorni da questo tesseramento, il giovane decideva poi di impegnarsi nuovamente nello sport agonistico e passava dunque in prestito ad una squadra militante in serie D. 
Due mesi più tardi, il giovane sospendeva improvvisamente e spontaneamente ogni attività sportiva, in coincidenza con la presentazione dell’esposto da parte della società per la quale aveva militato sino alla categoria allievi.
Nella pronuncia in analisi, può ne dirsi che la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenendo fondato il deferimento nei confronti dei soggetti implicati nella vicenda, non abbia escluso con assoluta certezza che il susseguirsi di tali eventi fosse la semplice conseguenza dell’indecisione e dell’incertezza del giovane calciatore.
Il Giudicante ha infatti ricostruito la vicenda qualificando i fatti alla stregua di un tesseramento fittizio, volto fondamentalmente a raggirare il meccanismo del premio di preparazione che sarebbe stato dovuto alla società nella quale il calciatore aveva militato fino alla categoria allievi regionali.
In altre parole, secondo la tesi accusatoria, peraltro sposata in toto dalla Commissione, il calciatore, persuaso dalle indicazione dei dirigenti, avrebbe contratto elusivamente vincolo con la società di terza categoria – e non con quella militante in serie D – al solo fine di veder corrisposta alla società in cui aveva precedente militato un premio nettamente inferiore rispetto a quanto invece sarebbe correttamente spettato. E ciò a chiaro vantaggio della società militante in serie D ed in spregio ai principi lealtà, correttezza e probità sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Ed invero, il tesseramento immediato del calciatore con quest’ultima società avrebbe fatto sorgere, in favore della società presso cui il calciatore ha militato sino alla categoria allievi, il diritto di ricevere un premio economicamente ben più cospicuo.
E’ opportuno ancora evidenziare che, nel motivare la pronuncia di fondatezza circa il deferimento dei soggetti coinvolti nella vicenda de qua, la Commissione ha considerato come concludenti alcuni elementi suffragati dagli assunti accusatori. In particolare, il fatto che la squadra che ha ottenuto in prestito il giovane calciatore sarebbe tutt’altro che terza rispetto alla società titolare del cartellino ha corroborato la tesi del trasferimento fittizio ed elusivo, così come decisiva è apparsa la circostanza in forza della quale quanto verificatosi in specie per questo calciatore è avvenuto anche per un altro, con diretto coinvolgimento delle medesime parti sanzionate nel procedimento disciplinare qui analizzato.

Avv. Nicola Schellino

Qui il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.


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