mercoledì 27 novembre 2013

Guida alla prossima finestra di mercato.


Dilettanti e professionisti il via dal 2 Dicembre. 





GLI SVINCOLI
Si comincia il 2 Dicembre 2013: è la data di inizio delle operazioni di svincolo ex art. 107, N.O.I.F., che si concluderanno martedì 17 Dicembre alle ore 19.00. Tali termini temporali sono validi sia a livello dilettantistico per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, sia per i “giovani” con vincolo annuale. Le liste di svincolo, da parte delle Società, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Divisione, ai Dipartimenti o ai Comitati di competenza entro i predetti termini e, nel caso di spedizione a mezzo posta, la lista deve pervenire entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.

AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE DEI CALCIATORI SVINCOLATI
Queste variazioni di tesseramento possono essere inoltrate, a cura delle Società interessate, entro le ore 19.00 del31 Marzo 2014 (per i “non professionisti”) e fino al 30 Maggio 2014 (per i “giovani dilettanti”, in deroga all’art. 39, delle N.O.I.F.). La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

I TRASFERIMENTI
Si apre il 3 Dicembre 2013, invece, la campagna dei trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. I trasferimenti potranno essere effettuati fino a martedì 17 Dicembre alle ore 19.00, secondo le modalità previste dall’art. 104, delle N.O.I.F. Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione o ai Dipartimenti di competenza entro i termini stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Diverso è il caso in cui le operazioni di trasferimento riguardino i trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e, viceversa, i trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche: in questo caso, bisognerà attendere la data di riapertura dei termini, fissata a venerdì 3 gennaio 2014, con chiusura stabilita a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00). Valgono anche in tale ipotesi le modalità di cui all’art. 104, delle N.O.I.F.

LA RISOLUZIONE DEI PRESTITI
L’art. 103 bis, delle N.O.I.F., consente ai calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” la risoluzione consensuale di un trasferimento a titolo temporaneo (il c.d. “prestito”), avvenuto nella prima parte di stagione durante i tempi federali legittimati. La facoltà di rescindere il trasferimento può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive, con accordo formalizzato dalle tre parti interessate (società cedente, società cessionaria e calciatore). Gli accordi possono essere depositati presso le Leghe, la Divisione, i Dipartimenti e i Comitati competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Annotazione importantissima: lo stesso calciatore può essere oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

IL CONTRATTO DA PROFESSIONISTA
Gennaio è anche il mese in cui, con il consenso della Società dilettantistica, un calciatore può sottoscrivere un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 113, delle N.O.I.F. (da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014, ore 23.00). La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO OGNI RAPPORTO CONTRATTUALE
Scade il 31 Dicembre 2013, alle ore 12.00, il termine per tesserare calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale. Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione, il Dipartimento o i Comitati di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2014. Va ricordato che un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

I CALCIATORI STRANIERI
Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre 2013, e schierare in campo due calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. I calciatori provenienti da Federazione estera, in base alle direttive della F.I.F.A., non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche. Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti - ai fini del tesseramento, della durata del vincolo fino al 25° anno di età, dei trasferimenti e degli svincoli - ai calciatori italiani, purchè sia documentato quanto previsto dalle relative norme. Tale equiparazione, laddove equipollente in toto per gli stranieri comunitari mai tesserati all’estero, è invece subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia, di durata illimitata, per gli extracomunitari che non siano mai stati tesserati all’estero.
La prima richiesta di tesseramento in Italia deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Nessun commento:

Posta un commento