giovedì 14 luglio 2016

ART. 96 N.O.I.F. e TRIANGOLAZIONI




COMUNICATO UFFICIALE n. 147/CFA PUBBLICATO IL 23.06.2016

Il recente comunicato ufficiale n. 147/CFA, emesso dalla III
Sezione della Corte Federale d’Appello della FIGC, ha riportato agli onori della cronaca una pratica invalsa nel mondo calcistico dilettantistico, denominata “triangolazione” (leggi qui l'articolo
Molto brevemente, nell’anno 2015 la Procura Federale della FIGC riceveva esposto avente ad oggetto alcuni tentativi di elusione dell’art. 96 N.O.I.F. da parte di taluni responsabili di società dilettantistiche. Nella specie, l’esponente riferiva la diffusione del citato meccanismo della “triangolazione”, secondo cui una società tessera, con vincolo annuale, un giovane di serie ovvero un giovane dilettante in società dilettantistiche di 2a o 3a categoria, per poi trasferirlo in prestito dopo pochi giorni ad una società di categoria superiore, interessata ad utilizzare il calciatore. La società che tessera per prima il calciatore corrisponde, senza obiettare, il premio di preparazione alla società cedente, mentre la società (beneficiaria di categoria superiore) a cui viene dato in prestito il calciatore, utilizza lo stesso senza pagare alcuna differenza del premio di preparazione (di importo maggiore, poiché connesso a parametri più alti in ragione della categoria superiore). Il denunciante richiedeva di intervenire non solo nei confronti delle società che avevano già avviato la procedura per il pagamento, secondo i rispettivi (più bassi) parametri del premio di preparazione, ma piuttosto verso le società compiacenti che beneficiavano del trasferimento in prestito provvisorio dei calciatori, ossia, le società che poi effettivamente si avvalevano delle prestazioni sportive degli stessi.
All’esito dell’istruttoria di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale respingeva il deferimento operato dalla Procura Federale.
Il giudice di prime cure affermava che è “d’ostacolo all’accoglimento del deferimento la
duplice considerazione che il trasferimento del calciatore tra le due società, ancorché intervenuto a
pochi giorni di distanza dal tesseramento del calciatore medesimo, è stato conforme alla normativa
esistente in materia e che la società di prima provenienza del calciatore ha percepito dalla società titolare del tesseramento pluriennale il premio di preparazione”. Dunque, secondo il Tribunale Federale Nazionale, “la relativa somma, seppur considerata da chi l’ha percepita, inferiore all’esatto dovuto, esclude di per sé il verificarsi della dedotta elusione del premio di preparazione, la cui effettiva consistenza è devoluta alla cognizione della Commissione Premi della FIGC”, questione che naturalmente esula dalla competenza dell’adito Tribunale Federale Nazionale.
A tale decisione proponeva appello la Procura Federale adducendo l’errata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, non solo delle evidenze probatorie acquisite, ma soprattutto degli elementi costitutivi della fattispecie violativa contestata che, qualora correttamente inquadrata, avrebbe condotto a conclusioni di segno diverso. Ed ancora, la Procura Federale sosteneva l’inconferenza della circostanza per cui il premio di preparazione sia stato comunque corrisposto poichè la contestazione mossa con il deferimento non aveva per oggetto il mancato pagamento del
premio, né il suo (inesatto) ammontare, bensì il fraudolento aggiramento di una norma federale. A dire della Procura Federale, quindi, il meccanismo elusivo posto in essere dai rapporti di collaborazione tra le due società configurerebbe “un illecito sanzionabile di per sé, restando fondamentalmente irrilevante la circostanza che il soggetto titolare del diritto abbia o meno ottenuto il pagamento del premio di preparazione”.
La Corte d’Appello Federale, dopo aver richiamato i tratti salienti caratterizzanti l’istituto del premio di preparazione, nel caso di specie, ha ritenuto le risultanze dell’attività di indagine sufficienti per provare l’accordo simulatorio posto in essere dalle due società (l’una titolare del tesseramento pluriennale e l’altra che ha ricevuto il calciatore in prestito), intesa intervenuta al fine di eludere la normativa federale in materia di riconoscimento e corresponsione del premio di preparazione di cui trattasi.
Sula scorta di tale assunto, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dei direttori/responsabili delle due società coinvolte in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF ed ha altresì condannato le due società coinvolte a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri responsabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, CGS, modulando il periodo di inibizione e l’ammontare delle ammende irrogate sulla base dei riscontri emersi in seguito all’istruttoria.


Avv. Nicola Schellino


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