giovedì 10 maggio 2012

Il punto sul Calcioscommesse



Club coinvolti:

AlbinoLeffe, Ancona, Ascoli, Atalanta, Avesa, Cremonese, Pescara, Empoli, Frosinone, Grosseto, Livorno, Modena, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggina, Rimini, Sampdoria, Siena, Spezia
Tesserati deferiti:
Paolo Domenico Acerbis, Andrea Alberti, Mirko Bellodi, Cristian Bertani, Davide Caremi, Filippo Carobbio, Mario Cassano, Edoardo Catinali, Marco Cellini, Roberto Colacone, Alberto Comazzi, Luigi Consonni, Kewullay Conteh, Achille Coser, Federico Cossato, Filippo Cristante, Andrea De Falco, Franco De Falco, Alfonso De Lucia, Cristiano Doni, Nicola Ferrari, Riccardo Fissore, Luca Fiuzzi, Alberto Maria Fontana, Ruben Garlini, Carlo Gervasoni, Andrea Iaconi, Vincenzo Iacopino, Vincenzo Italiano, Thomas Hervé Job, Inacio José Joelson, Tomas Locatelli, Giuseppe Magalini, Salvatore Mastronunzio, Vittorio Micolucci, Nicola Mora, Antonio Narciso, Maurizio Nassi, Gianluca Nicco, Marco Paoloni, Gianfranco Parlato, Dario Passoni, Alex Pederzoli, Alessandro Pellicori, Mirco Poloni, Cesare Gianfranco Rickler, Gianni Rosati, Francesco Ruopolo, Nicola Santoni, Vincenzo Santoruvo, Maurizio Sarri, Luigi Sartor, Alessandro Sbaffo, Mattia Serafini, Rijat Shala, Mirko Stefani, Juri Tamburini, Marco Turati, Daniele Vantaggiato, Nicola Ventola, Alessandro Zamperini.

Le partite sotto inchiesta

Grosseto-Reggina del 23 maggio 2010 (CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, JOB, TURATI; GROSSETO per resp.oggettiva)
Ancona-Mantova del 30 maggio 2010 (GERVASONI, LOCATELLI, NASSI, BELLODI, MAGALINI, MASTRONUNZIO, COLACONE, DE FALCO, CRISTANTE; deferito ANCONA per resp. oggettiva)
Empoli-Grosseto del 30 maggio 2010 (CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB, TURATI; GROSSETO per resp. oggettiva; EMPOLI per resp. presunta)
Albinoleffe-Piacenza del 20 dicembre 2010 (CASSANO, PASSONI, CATINALI, RICKLER, DE FALCO, ZAMPERINI, COSSATO, GERVASONI; entrambe le societa' per resp. oggettiva, cosi' come l'AVESA)
Ascoli-Atalanta del 12 marzo 2011 (DONI; ATALANTA per resp. oggettiva). - Atalanta-Piacenza del 19 marzo 2011 (CASSANO, RICKLER, CONTEH, COSSATO; PIACENZA e AVESA per resp. oggettiva)
Frosinone-Albinoleffe del primo giugno 2008 (tesserati deferiti CAROBBIO e GERVASONI; societa' deferita per responsabilita' oggettiva ALBINOLEFFE)
Padova-Atalanta del 26 marzo 2011 (DONI, SANTONI; per resp. oggettiva ATALANTA e RAVENNA, per cui all'epoca dei fatti era tesserato Santoni)
Rimini-Albinoleffe del 20 dicembre 2008 (GERVASONI, CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI, RUOPOLO, VANTAGGIATO; per resp. oggettiva entrambe le societa')
- Ancona-Albinoleffe del 17 gennaio 2009 (COMAZZI, MASTRONUNZIO, NASSI; per resp. oggettiva entrambe le societa')
Novara-Ascoli del 20 aprile 2011 (MICOLUCCI, BERTAN; entrambe le societa' per resp. oggettiva). - Piacenza-Pescara del 9 aprile 2011 (GERVASONI, NICCO; entrambe le societa' per resp. oggettiva)
Grosseto-Mantova del 15 marzo 2010 (GERVASONI, CAROBBIO, PELLICORI, FISSORE; deferito GROSSETO per resp. oggettiva)- - Empoli-Mantova del 23 marzo 2010 (GERVASONI, PELLICORI, FISSORE)
Padova-Grosseto del 23 marzo 2010 (ITALIANO, CAROBBIO, TURATI; per resp. oggettiva entrambe le societa')
Brescia-Mantova del 20 aprile 2010 (GERVASONI, PELLICORI, FISSORE). - Cittadella-Mantova del 24 aprile 2010 (GERVASONI, PELLICORI, FISSORE)
Pisa-Albinoleffe del 7 marzo 2009 (GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI, CONTEH, NARCISO; deferito ALBINOLEFFE per resp. oggettiva)
Ancona-Grosseto del 30 aprile 2010 (CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, TURATI, CONSONNI, SARRI, IACONI; Grosseto deferito per resp. oggettiva; ANCONA per responsabilita' presunta).
- Mantova-Modena dell'8 maggio 2010 (GERVASONI, NARCISO; MODENA per resp. oggettiva). - Frosinone-Grosseto del 15 maggio 2010 (SANTORUVO, CONTEH, MORA, ACERBIS; entrambe le societa' per resp. oggettiva)
- Ascoli-Sassuolo del 9 aprile 2011 (PEDERZOLI; ASCOLI per resp. oggettiva). - Livorno-Piacenza del 14 maggio 2011 (GERVASONI, SBAFFO, DE LUCIA; entrambe le societa' per resp. oggettiva)
Grosseto-Reggina del 15 maggio 2011 (ROSATI, TAMBURINI, NARCISO; GROSSETO e REGGINA deferite per resp. oggettiva, cosi' come il MODENA, per cui era tesserato per Tamburini)
Salernitana-Albinoleffe del 18 aprile 2009 (GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO, SERAFINI; deferito ALBINOLEFFE per resp. oggettiva)
Frosinone-Albinoleffe del 9 maggio 2009 (GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, COSER; deferito ALBINOLEFFE per resp. oggettiva)
Albinoleffe-Ancona del 30 maggio 2009 (MASTRONUNZIO, COMAZZI, TURATI, COLACONE, CAROBBIO; entrambe le societa' per resp. oggettiva)
- Torino-Grosseto del 16 gennaio 2010 (CAROBBIO, CONTEH, JOELSON, ACERBIS, JOB, TURATI; deferito GROSSETO per resp. oggettiva); 
Piacenza-Albinoleffe del 21 maggio 2011 (GERVASONI; entrambe le societa' per resp. oggettiva). Due partite in due differenti edizioni di Tim Cup: - Chievo-Novara del 30 novembre 2010 (BERTANI, FONTANA, GERVASONI, SHALA, VENTOLA;NOVARA e PIACENZA per resp.oggettiva)
Cesena-Gubbio del 30 novembre 2011 (ZAMPERINI). Due partite di Coppa Italia della Lega PRO nella stagione sportiva 2010/2011: 
- Cremonese-Monza del 27 ottobre 2010 (GERVASONI, PAOLONI, STEFANI, FIUZZI, ALBERTI, IACOPINO; entrambe le societa' per resp. oggettiva)
Pisa-Monza dell'8 dicembre 2010 (GERVASONI, STEFANI, FIUZZI; CREMONESE - per cui erano tesserati Gervasoni e Stefani - e MONZA per resp.oggettiva).



I deferimenti. Le contestazioni del procuratore della Figc Stefano Palazzi per la prima parte dell'inchiesta sul Calcioscommesse – in attesa degli esiti delle incihsite delle Procure di Bari e Napoli - riguardano soprattutto la violazione degli articoli 7 (illecito sportivo e omessa denunzia) e 9 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del Codice di giustizia sportiva. In qualche caso gli illeciti derivano da violazioni degli articoli 1 (doveri ed obblighi generali, compresi lealtà, correttezza e probità) e 6 (divieto di scommesse). Per alcuni tesserati (come Acerbis, Doni, Gervasoni, Carobbio, Conteh, Ruopolo) è contemplata l'aggravante di cui al comma 6 dell'articolo 7 (pluralità di illeciti posti in essere). 
Le sanzioni. Le società e i dirigenti che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, questo tipo di illeciti sono chiamati a risponderne. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società scattano, a seconda della gravità dei fatti, le sanzioni previste dall’articolo 18. Vale a dire: la penalizzazione di uno o più punti in classifica (peraltro la penalizzazione sul punteggio, che risulti inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente); la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato (in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore); l’esclusione dal campionato; la non assegnazione o revoca dell'assegnazione di titoli sportivi.
L’omessa denunzia. Molti calciatori o tesserati rischiano per l’omessa denunzia. In particolare, chi ha avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere combine ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere truffe sportive, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della Figc. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore a 30mila euro.


Leggi anche
Calcioscommesse: l'ora dei deferimenti

Nessun commento:

Posta un commento