Il conflitto di interessi
nell’attività dell’agente dei calciatori nella stipula di un
contratto.
Art. 20, comma 2
Regolamento Agenti dei Calciatori
Com’è noto, la
repressione del conflitto di interessi nell’attività dell’agente
dei calciatori è tema caratterizzato da costante interesse,
considerata la particolare rilevanza rivestita in concreto dalle
norme in materia.
La presente tematica
trova spazio nell’alveo dell’art. 20 del Regolamento degli agenti
dei calciatori FIGC, rubricato “Divieti e conflitti di
interesse”, ove sono elencate espressamente le ipotesi che
possono ingenerare una situazione di conflitto di interessi per
l’agente dei calciatori, da intendersi come la situazione del
professionista che si trova a rivestire contemporaneamente due ruoli
differenti, con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro.
Ciò premesso, la
disposizione in commento sancisce il divieto in capo all’agente di
rappresentare gli interessi di una o più parti nella stipula di un
contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società. È
opportuno, al fine di ricondurre tale specifica previsione
all’interno del quadro normativo di riferimento, richiamare la
portata dell’art.16 comma 8 (gli agenti di calciatori hanno
l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della
loro attività, di tal ché l’agente di calciatori in ogni
trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte),
dell'art. 19, comma 2 (ogni agente deve assicurarsi che il suo nome,
la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi
contratto relativo a operazioni in cui è parte) e dello stesso art.
20, comma 3 (è vietato agli agenti che abbiano curato gli interessi
di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere
incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o
stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla
data del predetto tesseramento). Merita poi un cenno a sé il comma 9
dell’art. 20, da considerarsi disposizione di chiusura in materia,
in quanto categoricamente vieta comunque agli agenti qualsiasi
attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o
che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti del
Regolamento agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti.
Dalla semplice lettura di
tali norme appare evidente come l’impianto normativo architettato
dal legislatore sia teso a garantire la trasparenza e l’indipendenza
dell’attività dell’agente, valori del resto volutamente sanciti
in modo espresso all’interno dell’art. 3, comma 4 del
Regolamento.
In altre parole, le
suesposte disposizioni vietano incontrovertibilmente la verificazione
di ipotesi di rappresentanza simultanea di parti contrapposte nella
stessa operazione, viepiù estendendosi il divieto nei 12 mesi
successivi al tesseramento del calciatore nell’ipotesi prevista
dall’art. 20, comma 3.
Le stesse restrizioni
trovano applicazione anche nel caso in cui due agenti, che operano
l’uno nell’interesse del calciatore e l’altro del club, siano
soci. In tal caso, attribuendosi in capo alla società i diritti
economici derivanti dai rispettivi mandati, di tutta evidenza pare
concretarsi l’illiceità disciplinare di tali condotte poiché in
palese violazione del divieto di agire in conflitto di interessi. Ciò
in quanto indirettamente entrambi gli agenti trarrebbero un guadagno
derivante da un doppio mandato ricevuto nell’interesse di parti tra
loro contrapposte.
Avv. Nicola Schellino
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