giovedì 27 giugno 2013

Il caso Matuzalem Francelino Da Silva e l’art. 17 Regolmaneto FIFA per lo status ed il trasferimento dei giocatori





Proseguendo nella trattazione ed analisi della portata applicativa dell'art. 17 reg. FIFA per lo status ed il trasferimento dei giocatori, occorre considerare che le contrastanti interpretazioni rese dalla giurisprudenza sportiva circa la citata disposizione comportano, senza ombra di dubbio, oggettiva incertezza in capo agli operatori del settore.
Il caso Matulazem rappresenta la fattispecie giurisprudenziale più rilevante in seguito alla sentenza Webster, soprattutto se si considera che le pronunce del TAS in merito a tali vertenze si sono di fatto rivelate di segno diametralmente opposto.
Ma procediamo con ordine ponendo attenzione ai fatti di causa.
In data 2.07.2007, fuori dal periodo protetto ex art. 17 reg FIFA, Francelino Matuzalem risolveva unilateralmente senza giusta causa il proprio contratto sportivo in essere con la società ucraina Shakhtar Donetsk. All'interno di tale contratto, era prevista una clausola che avrebbe obbligato il club ucraino ad acconsentire al trasferimento del centrocampista brasiliano nel caso in cui fosse stato presentata un'offerta pari o superiore ad euro 25.000.000.
In seguito, precisamente in data 19.07.2007, Matuzalem sottoscriveva nuovo contratto con la società spagnola Real Saragozza.
A fronte di tale fatto, lo Shakhtar richiedeva alla Dispute Resolution Chamber (Camera per la Risoluzione delle Controverseie) della FIFA un'indennità, ex art. 17 reg. FIFA, pari al valore del calciatore desumibile dalla clausola penale statuita in contratto. Di contro, il club spagnolo ed il centrocampista brasiliano asserivano come l'importo dovuto fosse pari ad euro 3.200.000.
La Dispute Resolution Chamber, con decisione del 2.11.2007, condannava il calciatore ed il club spagnolo a corrispondere allo Shakhtar la somma di euro 6.800.000, portata dalla somma delle retribuzioni ancora dovute con i costi non ancora ammortizzati sostenuti dal club ucraino nell'acquistare Matuzalem dal Brescia Calcio nel 2004 (8.000.000 euro).
Avverso tale decisione tutte le parti, non soddisfatte della quantificazione dell’indennità, proponevano ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.
Il Tas, contravvenendo all'indirizzo giurisprudenziale seguito nel lodo Webster per la quantificazione dell’indennità dovuta, applicava in specie un metodo di calcolo innovativo, facendo esplicito riferimento al cd. "positive interest" o "expectation interest". In buona sostanza, il giudicante ha affermato in generale come un'offerta presentata da un club terzo per acquisire le prestazioni sportive del calciatore sia fattispecie rilevante al fine di quantificare il valore del giocatore e dunque l'indennità prevista ex art. 17 reg. FIFA.
Applicando tali statuizioni al caso di specie, il Tas ha considerato indice rilevante il fatto che Matuzalem, dopo aver militato per un anno nelle fila del Saragozza, é stato ceduto alla SS Lazio a titolo temporaneo con diritto di riscatto ad una cifra prestabilita.
Nel calcolare l'indennità dovuta allo Shakhtar Donetsk da parte del calciatore e del club spagnolo, statuita in euro 11.858.934, l'organo giudicante ha tenuto in considerazione più voci, tra cui, oltre al valore di mercato del calciatore come stabilito dalla cessione alla SS Lazio, il valore residuale del contratto di lavoro tra Matuzalem e lo Shakhtar.
La particolarità di tale vicenda non può comunque essere circoscritta al solo fatto che il Tas abbia in specie utilizzato un nuovo criterio per determinare l'ammontare dell'indennitá dovuta al club ucraino ex art. 17 reg. FIFA.
É opportuno, infatti, rimarcare che la sentenza del Tas, resa in data 19.05.2009, rimaneva comunque ineseguita dalle parti in punto indennità, di tal ché nel luglio del 2010 il Comitato Disciplinare della FIFA notificava al club spagnolo ed al giocatore brasiliano avviso in forza del quale, visto il procedimento disciplinare ingenerato dalla mancata ottemperanza al lodo Tas, si sarebbe proceduto all'irrogazione delle sanzioni ex art. 64 codice disciplinare FIFA.
Successivamente, il predetto Comitato Disciplinare della FIFA, dichiarando inadempienti le parti, ordinava in data 31.12.2010 al calciatore brasiliano, in solido con il club spagnolo, il pagamento di 30.000 franchi svizzeri entro 90 giorni, pena la sanzione dell'interdizione da qualsiasi attività calcistica o connessa al calcio, così come prescritto dal codice disciplinare della FIFA.
Il Saragozza e Matuzalem proponevano indi, avanti il Tas di Losanna, appello avverso tale decisione del Comitato Disciplinare della FIFA. L'organo arbitrale, in data 29.06.2011, rigettava il ricorso, confermando la decisione del Comitato Disciplinare.
Sennonché le parti, non dandosi per vinte, decidevano di impugnare il lodo reso dal Tas di Losanna avanti la Corte Federale Svizzera, la quale, dichiarandosi nel marzo 2012 competente in materia, accoglieva l'appello presentato e per l'effetto annullava il lodo del Tas del 29.06.2011, affermando il principio per cui un atleta non può essere sottoposto ad interdizione perpetua dall’attività calcistica, in virtù di un procedimento di condanna di un organo della giustizia sportiva, configurandosi, in tal caso, una “violazione dell’ordine pubblico internazionale svizzero”.
Tale dirimente pronuncia ha scongiurato del tutto il rischio di interdizione da qualsiasi attività calcistica o connessa al calcio per il calciatore brasiliano nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

Avv. Nicola Schellino

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