giovedì 20 giugno 2013

Vincolo sportivo per calciatori dilettanti: si mormora di un rinvio dell’atteso verdetto da parte del Tar Lazio a metà luglio.




L’attesa pronuncia del Tar del Lazio - oggetto recentemente di approfondimento da parte di questo blog - circa la legittimità del vincolo sportivo per i calciatori dilettanti è rimandata alla metà di luglio.
A quanto pare, alla recente udienza del 18 giugno u.s., a fronte della proposizione di istanza, effettuata da una parte processuale, di ricusazione nei confronti di un Giudice componente il Collegio, il Tribunale avrebbe rinviato la causa a metà luglio.

Come ai più noto, l’istituto processuale della ricusazione consiste in una dichiarazione (si tratta di una facoltà, non di un obbligo NDR) avanzata da una parte processuale con cui la stessa chiede la sostituzione del giudice qualora abbia il sospetto che sia minata in specie l’imparzialità o la terzietà del magistrato giudicante.

E’ lo stesso codice del processo amministrativo, all’art. 18, a prevedere espressamente che al giudice amministrativo si applichino le stesse cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile all’art. 51 c.p.c. e dunque:
1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave in amicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Una volta proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata. Va comunque segnalato che, in ogni caso, la decisione definitiva sull’istanza e’ adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
Circostanza di non poco conto è rappresentata dal fatto che la ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori.

Dunque non resta che attendere, nel caso in cui effettivamente fosse stata proposta l’istanza di ricusazione nei confronti di un Giudice, l’adozione della decisione definitiva sull’avanzata richiesta di parte, circostanza prodromica alla successiva pronuncia di accoglimento o meno del ricorso.

Avv. Nicola Schellino



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