L’attesa pronuncia del
Tar del Lazio - oggetto recentemente di approfondimento da parte di
questo blog - circa la legittimità del vincolo sportivo per i
calciatori dilettanti è rimandata alla metà di luglio.
A quanto pare, alla
recente udienza del 18 giugno u.s., a fronte della proposizione di
istanza, effettuata da una parte processuale, di ricusazione nei
confronti di un Giudice componente il Collegio, il Tribunale avrebbe
rinviato la causa a metà luglio.
Come ai più noto,
l’istituto processuale della ricusazione consiste in una
dichiarazione (si tratta di una facoltà, non di un obbligo NDR)
avanzata da una parte processuale con cui la stessa chiede la
sostituzione del giudice qualora abbia il sospetto che sia minata in
specie l’imparzialità o la terzietà del magistrato giudicante.
E’ lo stesso codice del
processo amministrativo, all’art. 18, a prevedere espressamente
che al giudice amministrativo si applichino le stesse cause di
ricusazione previste dal codice di procedura civile all’art. 51
c.p.c. e dunque:
1. se ha interesse nella
causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la
moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle
parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la
moglie ha causa pendente o grave in amicizia o rapporti di credito o
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o
prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore,
curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
causa.
Una volta proposta la
ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre
la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene
l’istanza inammissibile o manifestamente infondata. Va comunque
segnalato che, in ogni caso, la decisione definitiva sull’istanza
e’ adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal
collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere
sentito.
Circostanza di non poco
conto è rappresentata dal fatto che la ricusazione non ha effetto
sugli atti anteriori.
Dunque non resta che
attendere, nel caso in cui effettivamente fosse stata proposta
l’istanza di ricusazione nei confronti di un Giudice, l’adozione
della decisione definitiva sull’avanzata richiesta di parte,
circostanza prodromica alla successiva pronuncia di accoglimento o
meno del ricorso.
Avv. Nicola Schellino
Leggi anche:
CALCIATORI DILETTANTI. ATTESA IL PROSSIMO 18 GIUGNO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO SULLA POSSIBILE ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO PLURIENNALE
http://agenziadelcalcio.blogspot.it/2013/05/calciatori-dilettanti-attesa-il.html
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