venerdì 14 giugno 2013

IL CASO MORGAN DE SANCTIS - L’applicazione dell’art. 17 del Regolamento FIFA per lo status e il trasferimento di giocatori




Inauguro oggi una serie di interventi aventi ad oggetto la portata applicativa dell’art. 17 Regolamento FIFA a far data dalla sua introduzione, avvenuta nel gennaio 2005, richiamando concrete vicende che hanno visto protagonisti calciatori più o meno conosciuti al grande pubblico.
Com’è noto, l'articolo in commento, intitolato "Conseguenze di un contratto senza giusta causa", risulta inserito nel V capitolo del Regolamento FIFA per lo status ed il trasferimento di giocatori, dedicato alla "Manutenzione di stabilità contrattuale tra Professionisti e club".
Tale disposizione delinea gli aspetti che si verificano qualora il contratto sportivo sia concluso senza giusta causa, unitamente all'obbligo per la parte inadempiente di corrispondere al vecchio club di appartenenza un indennizzo. In particolare, per ciò che qui interessa, ogni giocatore che ha firmato un contratto in epoca antecedente al compimento dei 28 anni di età si può svincolare decorsi tre anni dalla firma dell’accordo; diversamente, nel caso in cui il calciatore abbia 28 o più anni, sarà sufficiente il decorso di soli due anni per consentirgli di usufruire dello svincolo ex art. 17 Regolamento FIFA. I requisiti da soddisfare sono di fatto tre: richiesta di rescissione da inoltrare entro quindici giorni dall'ultima partita giocata, impossibilitò di trasferimento in una squadra della stessa nazione nei successivi 12 mesi ed obbligo di corresponsione al club un indennizzo calcolato in base allo stipendio percepito dal giocatore, agli anni di militanza, nonché alla sua età.

Il caso Morgan De Sanctis. L’attuale portiere del Napoli, pur vincolato all’epoca dei fatti alla società Udinese Calcio S.p.a. da un contratto di prestazione sportiva (rinnovato nella s.s. 2005/06, con scadenza anno 2010), risolveva unilateralmente nel luglio 2007 il vincolo giuridico in essere, invocando l'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori. Egli aveva infatti compiuto 28 anni ed aveva onorato con la società friulana due anni di contratto dall’ultimo rinnovo intervenuto.
In specie, tuttavia, atteso il mancato recepimento da parte della F.I.G.C. della richiamata disciplina F.I.F.A., l’ente federale italiano non rilasciava alcun Certificato di Trasferimento Internazionale (c.d. transfer) in favore del Sevilla F.C. S.A.D. (nuova squadra del portiere) che, di conseguenza, decideva di rivolgersi alla F.I.F.A. per ottenere l'emissione di un transfer provvisorio, atto a determinare il perfezionamento dell'operazione di trasferimento.
Dopo aver ottenuto il via libera alla risoluzione del contratto da parte della FIFA, De Sanctis sottoscriveva successivamente l’accordo con il club spagnolo.
In epoca recente, e precisamente nel 2011, il portiere ha ricevuto dal Tas di Losanna, cui aveva fatto ricorso l'Udinese Calcio s.p.a., uno sconto circa il corrispettivo da corrispondere al club friulano a titolo di indennizzo ex art. 17 Reg. FIFA (euro 2.250.000 anziché 3.900.000 come precedentemente stabilito dalla FIFA).

Cronologicamente, la fattispecie in esame costituisce, nella storia del calcio, il secondo caso in cui un calciatore si è trovato ad invocare l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori.

Invero, il primo atleta ad invocare la richiamata disciplina è stato il difensore scozzese Andrew Webster che nell'anno 2006 si è rivolto, peraltro con successo, alla F.I.F.A. affinché venisse legittimato il suo trasferimento dal club di vecchia appartenenza, Hearts of Midlothian F.C., a quello inglese del Wigan Atlethic F.C.

La vicenda legata al calciatore Andrew Webster sarà oggetto di opportuno e successivo approfondimento.

Avv. Nicola Schellino

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