Inauguro
oggi una serie di interventi aventi ad oggetto la portata applicativa
dell’art. 17 Regolamento FIFA a far data dalla sua introduzione,
avvenuta nel gennaio 2005, richiamando concrete vicende che hanno
visto protagonisti calciatori più o meno conosciuti al grande
pubblico.
Com’è
noto, l'articolo in commento, intitolato "Conseguenze di un
contratto senza giusta causa", risulta inserito nel V
capitolo del Regolamento FIFA per lo status ed il trasferimento di
giocatori, dedicato alla "Manutenzione di stabilità
contrattuale tra Professionisti e club".
Tale
disposizione delinea gli aspetti che si verificano qualora il
contratto sportivo sia concluso senza giusta causa, unitamente
all'obbligo per la parte inadempiente di corrispondere al vecchio
club di appartenenza un indennizzo. In particolare, per ciò che qui
interessa, ogni giocatore che ha firmato un contratto in epoca
antecedente al compimento dei 28 anni di età si può svincolare
decorsi tre anni dalla firma dell’accordo; diversamente, nel caso
in cui il calciatore abbia 28 o più anni, sarà sufficiente il
decorso di soli due anni per consentirgli di usufruire dello svincolo
ex art. 17 Regolamento FIFA. I requisiti da soddisfare sono di fatto
tre: richiesta di rescissione da inoltrare entro quindici giorni
dall'ultima partita giocata, impossibilitò di trasferimento in una
squadra della stessa nazione nei successivi 12 mesi ed obbligo di
corresponsione al club un indennizzo calcolato in base allo stipendio
percepito dal giocatore, agli anni di militanza, nonché alla sua
età.
Il
caso Morgan De Sanctis. L’attuale portiere del Napoli, pur
vincolato all’epoca dei fatti alla società Udinese Calcio S.p.a.
da un contratto di prestazione sportiva (rinnovato nella s.s.
2005/06, con scadenza anno 2010), risolveva unilateralmente nel
luglio 2007 il vincolo giuridico in essere, invocando l'art. 17 del
Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori.
Egli aveva infatti compiuto 28 anni ed aveva onorato con la società
friulana due anni di contratto dall’ultimo rinnovo intervenuto.
In
specie, tuttavia, atteso il mancato recepimento da parte della
F.I.G.C. della richiamata disciplina F.I.F.A., l’ente federale
italiano non rilasciava alcun Certificato di Trasferimento
Internazionale (c.d. transfer) in favore del Sevilla F.C. S.A.D.
(nuova squadra del portiere) che, di conseguenza, decideva di
rivolgersi alla F.I.F.A. per ottenere l'emissione di un transfer
provvisorio, atto a determinare il perfezionamento dell'operazione di
trasferimento.
Dopo
aver ottenuto il via libera alla risoluzione del contratto da parte
della FIFA, De Sanctis sottoscriveva successivamente l’accordo con
il club spagnolo.
In
epoca recente, e precisamente nel 2011, il portiere ha ricevuto dal
Tas di Losanna, cui aveva fatto ricorso l'Udinese Calcio s.p.a., uno
sconto circa il corrispettivo da corrispondere al club friulano a
titolo di indennizzo ex art. 17 Reg. FIFA (euro 2.250.000 anziché
3.900.000 come precedentemente stabilito dalla FIFA).
Cronologicamente,
la fattispecie in esame costituisce, nella storia del calcio, il
secondo caso in cui un calciatore si è trovato ad invocare
l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e
il Trasferimento dei Calciatori.
Invero,
il primo atleta ad invocare la richiamata disciplina è stato il
difensore scozzese Andrew Webster che nell'anno 2006 si è rivolto,
peraltro con successo, alla F.I.F.A. affinché venisse legittimato il
suo trasferimento dal club di vecchia appartenenza, Hearts of
Midlothian F.C., a quello inglese del Wigan Atlethic F.C.
La
vicenda legata al calciatore Andrew Webster sarà oggetto di
opportuno e successivo approfondimento.
Avv.
Nicola Schellino
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